L’attività di commercio al dettaglio in sede fissa all’interno delle aree di servizio, è svolta nel rispetto di quanto previsto dall‘articolo 20, comma 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.
L’attività di commercio al dettaglio ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammesse nelle aree di servizio, nel rispetto della normativa urbanistica e igienico-sanitaria.
Sono consentiti inoltre, interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.