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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2742 del 24.07.2006
Criteri per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole

…omissis…

 

1. Per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole ai sensi dell'art. 11 del contratto di comparto per il personale provinciale del 04.07.2002 sono stabiliti i criteri di massima riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. I sopracitati criteri trovano applicazione a decorrere dal 14.03.2006, data di entrata in vigore del contratto di comparto concernente i profili professionali.

3. Il Direttore della Ripartizione Personale continua ad essere incaricato all'espletamento di eventuali provvedimenti di modifica, rettifica, rinnovo e di una formale revoca di incarichi di coordinamento.

4. Con la decorrenza di applicazione dei nuovi criteri di cui al punto 1) è revocata a tutti gli effetti la delibera della G.P. no. 1027 del 29.03.2004.

5. È dato atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa.

 
Allegato A
 
Nuovi criteri per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole
 
Premesse
Per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole ai sensi dell'art. 11 del contratto di comparto per il personale provinciale del 04.07.2002 sono stabiliti i criteri riportati ai punti seguenti:

presupposti

scelta del/la coordinatore/trice

indennità di coordinamento

procedura di conferimento incarico

durata dell'incarico di coordinamento e rinnovo

responsabilità del direttore preposto

revoca dell'incarico

I presenti criteri vengono stabiliti per il personale non insegnante di tutte le scuole pubbliche nella provincia, ma anche per le altre categorie di personale nel settore scuole, qualora applicabili. In quest'ultimo caso non sono vincolanti i criteri di cui al punto 3.
 
1. Presupposti
Per il conferimento di un incarico di coordinamento nel suddetto contratto di comparto sono stabiliti i seguenti presupposti:

a)     presenza minima di 6 persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti. In casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di 4 persone, compreso/a il/la coordinatore/trice;

b)     necessità di garantire o di migliorare la funzionalità del servizio, la gestione di un settore e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito incarico di coordinamento.

Di regola può essere conferito un incarico di coordinamento del personale non insegnante per ogni scuola. In casi eccezionali possono essere conferiti anche più incarichi per il coordinamento di gruppi di lavoro separati presso scuole grandi oppure presso grandi succursali o sedi staccate, se ritenuto più funzionale.
 
2. Scelta del/la coordinatore/trice
Un incarico di coordinamento può essere conferito, come linea di massima, ai dipendenti di tutte le qualifiche funzionali. Per il personale non insegnante della scuola questo incarico è da conferire di regola al/la segretario/a scolastico/a o chiunque svolga la sua funzione, sempre che la persona sia in possesso delle necessarie competenze professionali e sociali (autorevolezza, flessibilità, capacità organizzativa e comunicativa, capacità nella gestione del personale collaboratore ecc.)
Un incarico di coordinamento nell'ambito scolastico comprende di regola tutto il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario, compreso il personale per le attività extrascolastiche e quello dipendente da altri enti. In casi eccezionali l'incarico può essere limitato a determinati servizi o gruppi di lavoro.
In caso di lunga assenza del/la coordinatore/trice può essere conferito un nuovo incarico di coordinamento ad un altro dipendente.
 
3. Indennità di coordinamento
All'art. 11, 3° comma, del contratto di comparto sono determinati i criteri di calcolo dell'indennità di coordinamento che si basa sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Per il settore scuole si ritiene opportuno stabilire criteri più dettagliati secondo i quali per il calcolo dell'indennità vengono individuati i seguenti 3 criteri:

numero dei collaboratori,

sedi staccate e/o succursali,

servizi dati in appalto.

3.1. Sotto il titolo „numero dei collaboratori  per il calcolo della indennità di coordinamento vengono stabiliti le seguenti percentuali:

per il coordinamento fino a 5 dipendenti: 10%

per il coordinamento da 6 a 10 dipendenti: dal 11 al 15%

per il coordinamento da 11 a 15 dipendenti: dal 16 al 20%

per il coordinamento da 16 a 20 dipendenti: dal 21 al 25%

per il coordinamento di 21 e più dipendenti: dal 26 al 30%

Nell'ambito delle percentuali di cui sopra il rispettivo minimo può essere aumentato di 1 punto per ogni dipendente da coordinare in più oltrle il minimo indicato.
3.2. Per le sedi staccate e/o succursali viene attribuito un aumento fino al massimo di 3% e precisamente secondo i seguenti criteri:

fino a 2 sedi staccate: 1%;

da 3 a 5 sedi staccate: 2%;

più di 5 sedi staccate: 3%.

Per ogni sede staccata e/o succursale per la quale, in base alla dimensione (6 dipendenti), ci sarebbero i presupposti per un incarico di coordinamento separato vengono attribuiti 2 punti.
Se ad una scuola sono affidati compiti interscolastici (p. es. reti di scuole) ed il/la segretario/a scolastico/a è competente anche del coordinamento di queste mansioni, la percentuale dell'indennità di coordinamento può essere aumentata altresì fino ad un massimo del 2%.
3.3. Nel caso che i lavori di pulizia o altri servizi vengano dati in appalto, al/la coordinatore/trice, per i continui contatti con la ditta appaltatrice e per il costante controllo dei servizi forniti, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità. A tal fine il personale strettamente necessario in base agli indici di cui al punto 3.1 per i servizi dati in appalto viene calcolato al 50%.
3.4. Una modifica dell'indennità di coordinamento nel corso dell'incarico viene effettuata solo a condizione che la stessa comporti una modifica minima del 2% dell'indennità e per un periodo non inferiore a 6 mesi.
3.5. In caso di assenza per malattia, infortunio o congedo di maternità, paternità o parentale si applica, anche in riferimento all'indennità di coordinamento, la disciplina prevista per il trattamento economico spettante in tali ipotesi.
 
4. Procedura di conferimento incarico
L'incarico di coordinamento viene conferito, sentito il/la dirigente scolastico/a e - per le scuole della formazione professionale anche il/la direttore/trice di ripartizione competente - su proposta del membro di Giunta preposto con deliberazione della Giunta Provinciale.
La richiesta di conferimento o di rinnovo di un incarico di coordinamento deve contenere quanto segue:

motivazione che per garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del personale è ritenuto necessario un incarico di coordinamento;

indicazione del settore da coordinare e dei compiti connessi;

nome della persona proposta e indicazioni sul possesso delle capacità richieste per il conferimento dell'incarico;

indicazione delle persone da coordinare nonché degli ulteriori fattori di cui al punto 3 validi per la determinazione dell'indennità di coordinamento.

 
5. Durata dell'incarico di coordinamento e rinnovo
L'incarico di coordinamento viene conferito per un periodo non superiore a 4 anni e può essere rinnovato.
La decorrenza e la durata dell'incarico vengono stabilite nella deliberazione di conferimento dell'incarico. I rinnovi degli incarichi nonché le modifiche degli stessi avvengono, su proposta del membro di Giunta Provinciale preposto, sentito/a il/la dirigente scolastico/a e – nei casi delle scuole professionali – anche il/la direttore/direttrice della ripartizione competente.
 
6. Responsabilità del dirigente scolastico
Il/La dirigente preposto/a assume la responsabilità in merito alle dichiarazioni contenute nella proposta di conferimento o di rinnovo o di modifica dell'incarico di coordinamento.
Il/La dirigente preposto/a assume la responsabilità sul regolare svolgimento dell'incarico di coordinamento affidato.
 
7. Revoca dell'incarico
L'incarico di coordinamento può essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso il/la dirigente scolastico/a preposto deve contestare lo svolgimento insufficiente delle mansioni di coordinamento alla persona interessata, la quale può presentare entro il termine di 30 giorni le proprie controdeduzioni al suo superiore. Il/La dirigente scolastico/a, qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, propone all'assessore preposto la revoca dell'incarico di coordinamento, informandone il Direttore della Ripartizione personale.
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