III.1.1. A tutela del maso chiuso com'è disciplinato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, qualsiasi tipo di trasferimento di quote latte è consentito solamente in collegamento con la cessione di superficie foraggiera coltivata e non può superare il limite di 16.000 chilogrammi di quote latte per ettaro. Qualora il cedente violi detto limite la differenza rispetto alla quantità consentita deve essere ceduta alla riserva provinciale prima della data di trasferimento.
III.1.2. Nella cessione di cui al paragrafo III.1.1 la produzione foraggiera delle superfici trasferita assieme con le quote latte deve sempre essere in diretto collegamento con la produzione del latte.
III.2. Il limite di cui al punto III.1.1. non si applica in caso di successione fino al quarto grado parentale dell'intera azienda agricola compresa la stalla.
III.3. Nel caso di affitto o di acquisto di quote da altre regioni, con il trasferimento non può essere superato il limite di 16.000 chilogrammi di quota per ettaro di superficie foraggiera.
III.4. In nessun caso può essere superato il limite di 30.000 chilogrammi di quote per ettaro di superficie foraggiera coltivata previsto dalla legislazione nazionale.
III.5. Il trasferimento di parti di quote latte è consentito solo in modo proporzionale alla relativa superficie foraggiera coltivata.