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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 3347 del 29.09.2003
Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani

Allegato

 

Criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani

 

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, nelle abitazioni la cui costruzione, acquisto o recupero è stata agevolata ai sensi del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, possono essere locate singole camere alle seguenti persone:

a) apprendisti;

b) studenti;

c) lavoratori;

d) anziani, ove per anziani si intendono le persone che hanno compiuto gli anni 65.

 

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, può essere rilasciata solo qualora  sussistano i seguenti requisiti:

a) gli apprendisti e i lavoratori devono avere il posto di lavoro nel comune in cui si trova l'abitazione o in un comune immediatamente confinante;

b) gli studenti (delle Scuole superiori e universitarie) devono avere il posto di studio nel comune in cui si trova l'abitazione o in un comune immediatamente confinante;

c) le persone anziane devono avere da almeno cinque anni la loro residenza anagrafica in un comune della provincia;

d) le persone di cui all'articolo 1, rispettivamente i loro genitori in caso di minorenni, non devono essere proprietarie di un'abitazione adeguata o essere titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di una tale abitazione, con una distanza dal posto di lavoro o sede degli istituti scolastici o universitari inferiore a 20 chilometri e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

 

Art. 3

1. La locazione di singole camere ai sensi dell'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti regole:

a) fatta salva la disposizione, in base alla quale possono essere date in locazione al massimo due camere, l'abitazione deve rimanere adeguata ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, tenendo conto del numero di tutte le persone che occupano l'abitazione;

b) le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona;

c) le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione;

d) il canone di locazione non deve superare il 75per cento dell'importo che può essere richiesto per un posto alloggio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2053 del 16.06.2003. Ciò comporta quindi:

1) Euro 240,00 x 0,75 = Euro 180,00 per la stanza singola;

2) Euro 180,00 x 0,75 = Euro 135,00 per un posto letto in stanza doppia;

e) la quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone di locazione.

 

Art. 4

1. La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, va presentata all'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata e deve comprendere, in forma di autocertificazione, a norma dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:

a) il numero e la superficie abitabile della camera che si intende dare in locazione;

b) l'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera), con l'indicazione della superficie di tali locali;

c) l'ammontare del canone richiesto;

d) la durata del tempo per la quale si chiede l'autorizzazione.

 

Art. 5

1. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda non viene respinta dal Direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.

 

Art. 6

1. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5 il richiedente deve comunicare all'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata il nome del locatario e inoltre inviare la seguente documentazione:

a) per gli apprendisti e per i lavoratori:

1) a dichiarazione dalla quale risulta il tipo di rapporto (di apprendistato o di lavoro a tempo determinato o indeterminato);

b) per gli studenti:

1) la dichiarazione dalla quale risulta la tipologia di studi frequentati e la loro durata;

c) per gli anziani:

1) copia della carta di identità;

2) il certificato di residenza da cui risulta che l'anziano ha la residenza anagrafica da almeno cinque anni in un comune della provincia.

2. La documentazione di cui al comma 1 può essere sostituita anche da un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dall'affittuario della camera.

3. L'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata può richiedere la produzione della normale documentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ai fini del controllo dei dati contenuti nella dichiarazione.