AllegatoApprovazione dei criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
(1) Per l'ammissione delle domande dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri di priorità, tenuto conto dei programmi di intervento e delle eventuali iniziative di autocoordinamento delle associazioni alpinistiche:a) riparazioni di danni causati da eventi atmosferici, che sono indispensabili per la conduzione dell'esercizio;
b) interventi indispensabili per la conduzione dell'esercizio, compresi gli interventi alle teleferiche.
Sono considerati prioritari gli interventi per la tutela dell'ambiente e dell'igiene (approvvigionamento dell'acqua potabile, interventi per il risparmio dell'acqua, smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti, servizi sanitari), al fine del rilascio delle autorizzazioni richieste
c) prosecuzione ed ultimazione di opere già iniziate;
d) interventi per la tutela dell'ambiente, p.es. ulteriori stadi di depurazione per depuratori, ulteriori impianti per lo smaltimento dei fanghi da depurazione e dei rifiuti e miglioramento dell'approvvigionamento dell'acqua potabile
e) interventi prescritti dalle autorità (misure antincendio, ecc.)
f) interventi per il risparmio energetico e l'approvvigionamento idrico ed energetico, considerando esclusivamente impianti per l'approvvigionamento energetico funzionanti ad energia con fonti rinnovabili
g) costruzione di teleferiche
h) risanamento generale e manutenzione di rifugi esistenti, considerando prioritari i seguenti interventi:
1. miglioramento dei locali per i gestori, il personale ed i locali invernali – sono esclusi interventi per aumentare il numero dei posti letto o a sedere;
2. impianti per il soccorso alpino.
(2) Fermi restando i criteri di priorità suesposti, può essere accordata la preferenza all'acquisto della sede centrale, purché tale iniziativa sia compatibile con il programma di investimento dei rifugi; (3) In caso di equivalenza delle iniziative, alle associazioni alpinistiche aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano può essere attribuita priorità rispetto alle associazioni alpinistiche aventi sede fuori della Provincia di Bolzano; (4) L'ammontare delle agevolazioni viene determinato sulla base della classificazione dei rifugi di cui alla tabella B della delibera di Giunta provinciale dd 11 dicembre 2000, n. 4758. Per le iniziative delle associazioni alpinistiche aventi sede fuori della Provincia di Bolzano l'agevolazione ammonta:fino al 70% della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1 categoria;
fino al 65% della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2 categoria;
fino al 60% della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3 categoria.
Per le iniziative delle associazioni alpinistiche aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano l'agevolazione di cui al punto sopra può essere aumentata fino al 10% per ciascuna categoria. (5) Le sovvenzioni annue forfettarie di cui all'art. 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 vengono concesse in rapporto alle richieste presentate ed esaminate dalla commissione. Le sovvenzioni complessivamente non possono superare il 25% delle disponibilità iscritte sul capitolo 76140 e di quelle riservate per il credito ai rifugi alpini sul cap. 76160; (6) La liquidazione dei contributi è effettuata dietro presentazione di idonea documentazione, dalla quale risulti la regolare esecuzione dell'iniziativa e l'effettuazione della spesa ammessa. Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale il contributo é stato concesso, lo stesso viene ridotto proporzionalmente; (7) Le sovvenzioni annue forfetarie sono liquidate in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale n. 19/1990 e dal relativo regolamento di esecuzione. (8) Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazioni sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.All'individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'Ufficio competente ritiene dubbi.Nell'ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni presi in considerazione.Ove necessario l'Ufficio competente può avvalersi del supporto di altre Ripartizioni dell'amministrazione provinciale.I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.