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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2742 del 29.07.2002
Criteri e modalità per agevolare gli investimenti tecnici in agricoltura

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- di approvare i criteri e le modalità per agevolare gli investimenti tecnici di cui al punto 5.1.2 della propria deliberazione n. 2347 del 02.07.02 nelle aziende agricole singole e associate, come allegati al presente provvedimento e costituenti parte integranti;

 

- di revocare le direttive contenute alla lettera A), punto 6a della propria deliberazione n. 1725 del 5.4.1993.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 
Allegato

CRITERI E MODALITÁ PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI TECNICI IN AGRICOLTURA

 

1. Iniziative ammesse

I presenti criteri e modalità determinano, ai sensi del punto 10 della propria deliberazione n. 2347 del 02/07/02, disposizioni dettagliate per agevolare gli investimenti tecnici a favore delle aziende agricole singole ed associate e degli apicoltori di cui al punto 5.1.2 del medesimo provvedimento. Predetti investimenti concernono l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole fisse e mobili, nonché di nuovi impianti e contenitori per la meccanizzazione esterna ed interna e per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
 

2. Presupposti

2.1     Per aziende a indirizzo foraggiero il presupposto per il finanziamento delle presenti iniziative tecniche è l'allevamento di almeno 0,4 fino a un massimo di 2,5 unità bovine adulte (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzabile. È ammesso il superamento temporaneo fino al 20 per cento di tale limite per il fluttuare del carico bestiame. Il superamento del limite oltre il 20 per cento comporta l'esclusione dalle agevolazioni.

2.2     Dette iniziative sono ammesse ad agevolazione, a patto che essi contribuiscano a migliorare le condizioni della produzione agricola ai sensi del punto 2 (obiettivi) della propria deliberazione n. 2347/02 e solo se sono trascorsi almeno 10 anni dall'ultimo corrispondente finanziamento, salvo in caso di catastrofe o di incendio.

2.3     Investimenti destinati ad un'impiego a favore di più aziende nell'ambito di una unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, possono essere finanziati ogni cinque anni e non sono soggetti al rispetto di quanto previsto dal successivo punto 3.

 

3. Condizioni per la concessione dell'agevolazione

3.1     Per la meccanizzazione esterna è ammessa a contributo la seguente attrezzatura base nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

-     Trattrici, transporter o falciatrici a due assi devono essere impiegati per almeno 2 ha di prati a due tagli o per 1,5 ha di colture ortofruttiviticole. Per la lavorazione di 12 ha di prato a due tagli può essere ammessa a finanziamento entro il periodo decennale ed in aggiunta alla trattrice o al transporter una falciatrice a due assi.

-     falciatrici devono essere impiegate per almeno 1,5 ha di prati a 2 tagli o erbai

-     rimorchi autocaricanti e caricaforaggi portati devono essere impiegati per almeno 4 ha di prati a 2 tagli o erbai

-     presse per fieno ed avvolgitori sono ammessi ad agevolazione in alternativa ai rimorchi autocaricanti o caricaforaggi e devono essere impiegati per almeno 12 ha di prati a 2 tagli o erbai

-     spandiletami e spandiliquami portati devono essere impiegati per almeno 5 ha e spandiletami e spandiliquami trainati per almeno 12 ha di prati a 2 tagli o erbai.

3.2     Macchine ed attrezzature impiegate, a favore di più aziende nell'ambito di una unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, per lavori di coltivazione, di cura delle colture, di raccolta e di stoccaggio

3.3     Per la meccanizzazione interna, per lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e per l'apicoltura sono ammessi a contribuzione i seguenti acquisti di macchine, impianti o attrezzature:

-     impianti di mungitura a tubazione con accessori devono essere impiegati per almeno 10 vacche da latte

-     mungitrici a secchio con accessori

-     posti di mungitura con attrezzature tecniche

-     sistemi automatici per la mungitura

-     impianti per la refrigerazione del latte con accessori

-     arredamento di depositi e locali per la trasformazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli

-     impianti per l'essiccazione del foraggio, silos per insilati vari, trasportatrici pneumatiche fieno e/o sistemi di distribuzione, gru fisse e mobili in fienili per almeno 8 ha di superficie foraggiera e trinciatrici

-     pompe per liquiletame, miscelatori, attrezzi e tubazioni per l'asporto del liquame, impianti e attrezzi di deletamazione

-     attrezzature per l'arredamento di stalle

-     attrezzature varie per l'apicoltura, (arnie fatte anche in economia).

 

4. Misura minima delle spese ammissibili e punti per gli svantaggi naturali

4.1     Per il finanziamento dei presenti investimenti la spesa minima deve ammontare a 1.500 € per apicoltori e per la meccanizzazione interna di aziende zootecniche, 3.000 € per la meccanizzazione esterna nonché per la raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 7.500 € per tutte le altre aziende, nonché per gli investimenti destinati ad un'impiego a favore di più aziende nell'ambito di una unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

4.2     I punti per gli svantaggi naturali sono determinati ai sensi della misura 14 del piano di sviluppo rurale per il periodo 2000 – 2006. La determinazione dei punti per gli svantaggi naturali, relativi ad aziende agricole che attuano, non nell'ambito di una unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, investimenti destinati all'impiego a favore di più aziende agricole, avviene in base alla media ponderata di tutte le aziende interessate.

 

5. Modalità dell'agevolazione

5.3     L'agevolazione delle iniziative di cui al punto 3.1 avviene:

-     per aziende fino a 65 punti per gli svantaggi naturali mediante concessione di un prestito quinquennale a tasso agevolato nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modificazioni,

-     per aziende con più di 65 punti per gli svantaggi naturali mediante concessione di un prestito decennale a tasso agevolato nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili o di un contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili.

5.2     Per le iniziative di cui al punto 3.1, esclusa quella descritta nel secondo trattino, e quelle di cui al punto 3.2, vengono concessi prestiti quinquennali a tasso agevolato nella misura massima del 80 per cento delle spese ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della legge provinciale n. 12/80, e successive modificazioni, se sono destinate ad un'impiego a favore di più azien-de nell'ambito di una unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

-     Per le iniziative di cui al punto 3.1, escluse quelle descritte nel primo e secondo trattino, e quelle di cui al punto 3.2, possono essere altresì concessi  contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili, se realizzate da aziende ad indirizzo foraggiero o arativo e destinate all'impiego a favore di più aziende nell'ambito di una unione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

5.4     Per le iniziative di cui al punto 3.3 viene  concesso un contributo in conto capitale  nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili.

5.4     Per aziende con più di 100 UBA o aziende ad indirizzo ortofruttiviticolo oltre gli 8 ha o per aziende il cui titolare o coniuge svolga la professione di libero professionista o sia lavoratore dipendente e il cui reddito comune superi la quarta fascia di reddito prevista dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, o che sono titolari di aziende non agricole con più di due dipendenti a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo, è prevista un'agevolazione per le iniziative di cui al punto 3 esclusivamente in forma di concessione di un prestito quinquennale nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dalla legge provinciale n. 12/80, e successive modificazioni.

 

6. Determinazione dei costi ammissibili

Gli acquisti di cui al punto 3.2 nonché la  misura massima dei costi ammissibili di tutte le macchine, attrezzature ed impianti ammessi a finanziamento vengono determinati annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n.23.
 

7. Documentazione

Per essere ammessi a finanziamento i richiedenti devono inoltrare domanda corredata di preventivo di spesa. Iniziative con data di fatturazione anteriore alla presentazione della domanda non possono essere prese in considerazione.
 

8. Istruttoria della domanda

La domanda deve essere presentata alla Ripartizione provinciale agricoltura prima dell'effettuazione dell'acquisto.
La fattura saldata per i contributi a fondo perduto e la fattura, anche non saldata, per i prestiti a tasso agevolato deve essere prodotta entro sei mesi dalla richiesta scritta da parte dell'ufficio, pena la decadenza della domanda stessa.
 

9. Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio competente.

10. Disposizione generale

La coltivazione di superfici agricole utilizzabili non riconducibile a un titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale deve essere comprovata mediante l'esistenza di un contratto di affitto o di comodato.
 

11. Controlli

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

12. Disposizione transitorie

I presenti criteri e direttive trovano applicazione per le domande presentate agli uffici competenti dopo che essi divengono esecutivi.
Nei confronti delle domande presentate all'ufficio provinciale competente prima che i presenti criteri siano divenuti esecutivi, trovano applicazione i criteri precedentemente vigenti.
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