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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2648 del 22.07.2002
Criteri di applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia" - Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile

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1)     di approvare gli allegati criteri di applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, concernenti Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile;

2)     di stralciare i punti concernenti "Promozione dell'imprenditorialità femminile” previsti nei criteri di applicazione delle legge 4/1997 e approvati per i settori Artigianato, Turismo, Commercio e Servizi con deliberazione n. 4607 del 17.12.2001;

3)     di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 
Allegato

Criteri di applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell'economia" – Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile

 
1. Obiettivi
1. La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, promuove lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con particolare attenzione allo sviluppo di modelli imprenditoriali e organizzativi innovativi nonché alla qualificazione professionale delle donne imprenditrici.
 
2. Le disponibilità annue stanziate per le finalità di cui al primo comma verranno utilizzate, fino ad esaurimento delle stesse, per la concessione di contributi a fronte di progetti di investimento ai sensi dei presenti criteri, presentati sulla base di un bando annuale.
 
2. Imprese beneficiarie
1. Possono accedere ai benefici previsti dai presenti criteri le seguenti imprese che operino nei settori del Turismo, dell'Artigianato, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa:

a)     le imprese individuali il cui titolare sia una donna;

b)     le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;

c)     le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

 
2. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dall'UE.
 
3. Alle agevolazioni sono ammesse le sole imprese che hanno la sede legale in Provincia di Bolzano. Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
 
3. Iniziative ammissibili
1. Possono essere presentate domande relativamente alle seguenti iniziative:

a)     avvio di attività imprenditoriali nonché acquisto di attività preesistenti mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno quattro anni;

b)     realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività.

 
4. Avvio di attività
1. Rientrano nella tipologia "avvio di attività” e "acquisto di attività preesistenti” i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'attività economica o l'acquisto di attività preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attività imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma di investimenti) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attività di impresa.
 
5. Spese ammissibili
1. Nell'ambito delle iniziative di cui al precedente articolo 3, lett. a) e b), sono ammissibili le seguenti spese:

a)     impianti generali;

b)     macchinari e attrezzature;

c)     acquisto di brevetti;

d)     acquisto di software;

e)     interventi strutturali e relative spese tecniche, nel limite del 25% della spesa di cui alle lett. a) e b). Le spese tecniche non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie;

f)     studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

 
2. Nel caso di acquisto di attività preesistenti la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Qualora il/la titolare ovvero uno o più soci/e dell'impresa cessionaria siano anche i/le soci/e dell'impresa cedente, il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Nel caso in cui l'acquisto dell'attività si sia perfezionato tra parenti ed affini entro il terzo grado, la domanda di agevolazione non può riferirsi al costo dell'acquisto.
 
3. La domanda per la realizzazione del programma di investimenti può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per l'acquisto di beni di nuova fabbricazione, esclusi:

a)     i beni usati, ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistenti;

b)     l'acquisto di terreni e fabbricati;

c)     gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;

d)     l'avviamento;

e)     le spese di gestione.

 
6. Limite degli investimenti
1. Il limite massimo degli investimenti ammessi a contributo è fissato in 750.000 €.
 
7. Misura delle agevolazioni
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3 può essere concesso un contributo in conto capitale secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, e cioè 15% per le piccole imprese.
 
2. Per iniziative imprenditoriali ritenute particolarmente innovative o meritevoli di essere agevolate in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 10 di questi criteri l'agevolazione può essere concessa secondo la regola "de-minimis” ai sensi della disciplina dell'Unione Europea. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto "de minimis” concedibile, la misura dell'agevolazione può essere innalzata fino al 50% della spesa ammessa.
 
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.
 
8. Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono presentate su appositi moduli provvisti di marca da bollo entro i termini che vengono fissati con deliberazione della Giunta provinciale, che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
2. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati vengono archiviate d'ufficio.
 
3. La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa e a quelle sostenute nei sei mesi precedenti. A tal fine si prende in considerazione la data di emissione del primo documento di spesa presentato rispettivamente la data della dichiarazione di inizio lavori.
 
9. Formazione delle graduatorie
1. Gli Uffici competenti esaminano le domande presentate verificando, in particolare, la loro completezza, il contenuto e la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.
 
2. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di prioritá di cui all'articolo 10 e sono inserite in una graduatoria, comune ai settori Artigianato, Turismo, Industria, Commercio e Servizi, in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile.
 
3. Se le risorse finanziarie stanziate per il finanziamento delle iniziative di cui ai presenti criteri non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda parzialmente finanziabile.
 
4. L'approvazione delle graduatorie, la selezione dei programmi di investimento che vengono incentivati in misura maggiore ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dei presenti criteri, nonché la concessione dei contributi avvengono con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere di un gruppo di valutazione composto da:

a)     un/a funzionario/a della Ripartizione 36 – Turismo, Commercio e Servizi;

b)     un/a funzionario/a della Ripartizione 35 – Artigianato;

c)     un/a funzionario/a della Ripartizione 34 – Industria;

d)     due esperte designate dal membro della Giunta provinciale competente per le questioni femminili.

Il gruppo di valutazione é nominato, per l'espletamento degli adempimenti connessi ai singoli bandi, con deliberazione della Giunta provinciale.
 
5. La delibera con cui vengono approvate le graduatorie verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
10. Criteri di priorità
1. Ai fini della formulazione delle graduatorie la Giunta provinciale, con la stessa deliberazione con la quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande, stabilisce il punteggio numerico dei criteri di priorità in relazione a:

a)     grado di partecipazione femminile all'impresa;

b)     attività innovative, anche con riguardo all'organizzazione aziendale (ad es. flessibilità dei modelli lavorativi);

c)     imprese che consentono di conciliare famiglia e lavoro (in particolare: maggiore tempo rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi per l'assistenza ai figli in caso di malattia, sostegno finanziario da parte dell'azienda in relazione ai costi per asili nido, Tagesmütter e simili, apposite strutture per l'accudimento dei bambini, possibilità di accesso alla mensa aziendale anche per i bambini);

d)     possesso di un'idonea qualificazione professionale e/o esperienza professionale maturata nel settore;

e)     tipologia dell'attività;

f)     area del territorio;

g)     impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile;

h)     funzione di approvvigionamento

i)     numero dei figli della titolare nel caso di imprese individuali.

 
2. Con la stessa deliberazione sono indicati i limiti entro i quali, una volta realizzata l'iniziativa, è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi.
 
11. Liquidazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi è effettuata in due quote, dietro richiesta di liquidazione presentata dall'impresa beneficiaria utilizzando l'apposito modulo. La prima quota, pari al 30%, è liquidata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda quota è liquidata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e alla presentazione della documentazione di spesa, in originale e quietanziata.
 
2. Qualora gli investimenti effettivamente effettuati e documentati non raggiungano almeno il 70% della spesa ammessa a contributo, le agevolazioni potranno comunque essere liquidate in proporzione all'investimento effettivamente realizzato, ma l'impresa beneficiaria non potrà presentare ulteriori domande di agevolazione a valere sui presenti criteri per un periodo di quattro anni. Tale termine di esclusione vale anche qualora non venga richiesta la liquidazione del contributo concesso entro i termini previsti.
 
12. Impegni
1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di quattro anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile di cui all'articolo 2 dei presenti criteri.
 
2. All'atto della domanda i/le richiedenti devono dichiarare che i beni d'investimento agevolati non verranno alienati, affittati, ceduti in comodato né che verranno utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla legge e ai presenti criteri per almeno quattro anni dalla data di concessione dell'agevolazione.
 
3. Il/la rappresentante legale dell'impresa beneficiaria è tenuto a comunicare all'amministrazione provinciale ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonché eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
 
13. Revoca delle agevolazioni
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri nonché qualora gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'iscrizione in graduatoria subiscano variazioni superiori a quelle stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 10.
2. L'agevolazione viene revocata anche qualora l'impresa beneficiaria cessi la sua attività prima della scadenza dei termini indicati nel precedente articolo 12.
3. La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente articolo 12. Sull'importo dovuto vengono applicati gli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato viene disposta la riscossione coattiva dell'agevolazione.
4. Si puó prescindere dall'obbligo di restituzione qualora i/le beneficiario/e possano dimostrare di non aver trasgredito intenzionalmente alle disposizioni previste nei presenti criteri e senza proposito di speculazione o di profitto (p.e. grave malattia o infortunio che vietano una continuazione dell'attività).
5. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi e purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attivitá aziendale:

trasformazione dell'impresa;

cessione dell'intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela incluso;

operazioni di sale e lease back.

 
14. Disposizioni finali
1. Le domande di contributo presentate ai sensi dei presenti criteri che non potessero essere finanziate nell'ambito dei singoli bandi vengono considerate quali domande di contributo ai sensi dei criteri di applicazione della legge provinciale n. 4/1997 per il relativo settore economico.
 
2. L'importo destinato alla promozione dell'imprenditoria femminile verrà determinato annualmente con delibera della Giunta provinciale a valere sulle disponibilità complessive stanziate per l'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.
 
3. Per quanto non espressamente disciplinato con i presenti criteri valgono le disposizioni contenute nei criteri di applicazione della legge provinciale n. 4/1997 per i relativi settori economici.