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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 1507 del 29.04.2002
Norme per l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine

Allegato A

Norme per l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine

 

Titolo I

Istituzione di graduatorie permanenti

Art. 1

Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola elementare, superiore ed artistica sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

 

Art. 2

Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

2. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande,, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con Decreto Ministeriale 29 gennaio 1994.

 

Art. 3

Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie permanenti - Ordine di precedenza.

1. I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità indicate all'articolo 12 per una sola provincia.

 

2. Il personale di cui al comma 3 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.

 

3. Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:

 

Fascia 1: Personale docente inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'articolo 2, comma 1.

 

Fascia 2: Personale docente che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999) è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nel settore scolastico (scuola elementare; istruzione secondaria) cui afferisce l'abilitazione o l'idoneità posseduta.

Personale docente inserito nella graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre indetto con decreto dell'Intendente scolastico tedesco 30 ottobre 1998, n. 732/16.4, che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999) ha prestato 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nel settore scolastico (scuola elementare; istruzione secondaria) cui afferisce l'abilitazione o l'idoneità posseduta.

Per l'inserimento in questa fascia delle graduatorie permanenti formulate dall'Intendenza scolastica tedesca, il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca (ai sensi dell'articolo 427, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Per l'inserimento in questa fascia delle graduatorie permanenti formulate dall'Intendenza scolastica ladina, il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nelle scuole delle località ladine (ai sensi dell'articolo 427, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

 

Fascia 3: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca rispettivamente nelle scuole delle località ladine. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995.

In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui al successivo articolo 6.

 

4. Per la scuola elementare si formano graduatorie distinte per ogni tipo di organico. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998 nonché l'insegnamento della religione cattolica.

 

5. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.

 

Art. 4

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente

1. Il personale docente, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.

 

2. Il personale docente già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo stesso personale abbia titolo all'iscrizione in altra graduatoria, deve iscriversi, necessariamente, in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità, in caso di eventuale trasferimento di provincia richiesto ai sensi della presente delibera, di iscriversi nella provincia in cui avviene il trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può essere inserito, complessivamente, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo, nelle graduatorie permanenti di un'unica provincia.

3. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.

 

Art. 5

Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria di altra provincia.

1. I docenti, già inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, possono:

a)  chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui sono inseriti in graduatoria;

b)       presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le province di precedente inserimento e conseguente istanza di iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente di altra provincia, entro il termine e con le modalità indicati dal successivo art. 12, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione, il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2;

c)       non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di trasferimento. In tal caso mantengono, con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente. Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve essere, comunque, confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio, derivante da situazione soggetta a modifica (lettere M, N O, R e S dei titoli di preferenza).

 

2. Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti (il termine per l'inserimento nelle graduatorie permanenti dell'Intendenza scolastica tedesca e ladina è scaduto il 18 giungo 2001) e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella allegata (all. A/1). A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

 

Art. 6

Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti

1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicate all'art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

a)       idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;

b)       idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);

c)       idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000;

d)       idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994;

e)       laurea in scienze della formazione. Questi aspiranti vengono inseriti nella graduatoria permanente della scuola elementare al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

 

2. Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art. 12 della presente delibera, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata (all. A/1) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione.

Questa disciplina vale anche per i candidati che conseguiranno la laurea in scienze della formazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data del conseguimento del titolo di studio e comunque, tassativamente, entro la data del 15 luglio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio.

 

3. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

 

4. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 1) e 2) vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A/1. A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

 

Art. 7

Docenti di strumento musicale nella scuola media

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

 

2. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli (all.A/2) utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo Decreto. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

 

3. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

 

4. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.

 

5. I componenti della Commissione e il segretario sono nominati dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.

 

6. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi dell'art. 6 del D.M. 146 del 18 maggio 2000, è disposto secondo le modalità e i limiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2. Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene in coda a coloro che vi sono già inclusi.

 

7. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media di una sola provincia, in una fascia successiva a quella già costituita ai sensi dell'art. 6 del D.M. 146/2000, che comprende anche l'eventuale coda di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini indicati all'art.12, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a)   abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/1999, congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale 102 del 3 maggio 1996 (art. 2 bis , decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001);

b)   abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media conseguita a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta ai sensi dell'O.M. 1/2001 (art. 1, comma 6 bis, decreto legge 240/2000, convertito dalla legge 306/2000).

c)   abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, nonché servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno trecentosessanta giorni maturati nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno centottanta dall'anno scolastico 1994/1995. (art. 6, comma 6, O.M. 1/2001).

Gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della citata tabella allegata (all. A/2). Qualora siano inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996, vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi, sulla base della medesima tabella di valutazione dei titoli (all. A/2).

I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2002/2003. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

 

Art. 8

Insegnamento di sostegno

1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

 

2. Il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap può essere utilmente conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo art.12, comma 1, purché il conseguimento avvenga entro il 15 luglio 2002. In tal caso i candidati sono tenuti, entro 5 giorni dal conseguimento del titolo citato e comunque, tassativamente, entro la data del 15 luglio 2002 ad inviare la dichiarazione del conseguimento del titolo.

 

3. Per gli insegnamenti di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

 

4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, previa apposita valutazione dei titoli posseduti, in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A/1,alla presente delibera.

 

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

 

Art. 9

Utilizzazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

 

2. La scelta dei posti per l'assunzione in ruolo ha luogo in modo alternante tra la graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami e la graduatoria permanente iniziando nel 1° anno di applicazione (cioè nell'anno 2001) con la graduatoria del concorso ordinario.

 

3. Coloro che si sono laureati alla Facoltà di Scienze della formazione sono inclusi, a richiesta, nelle graduatorie permanenti del personale docente nelle scuole elementari al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2002/03.

 
 

Titolo II

Norme comuni

Art. 10

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 6 und 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a)      cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b)      età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c)      godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d)      idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e)      per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

 

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a)   godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)   essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

 

3. Non possono partecipare alla procedura:

a)   coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b)        coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c)        coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d)        coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e)         coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f)         coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g)        i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h)    gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

 

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 11

Requisiti particolari di ammissione

1. Fermi restando i requisiti di ammissione di cui all'articolo 10, nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a)     la propria madrelingua;

b)     limitatamente ai candidati di madrelingua italiana che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca: di possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

c)     limitatamente ai candidati di madrelingua ladina che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca: di possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché del colloquio sull'accertamento della conoscenza della lingua ladina e di possedere il diploma di maturità/ di superamento dell'esame di stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria superiore conseguito in lingua tedesca o ladina,

d)     limitatamente ai candidati che chiedono di insegnare presso le scuole delle località ladine: di possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e della lingua ladina ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

 

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola in lingua tedesca ad eccezione dei ruoli per l'insegnamento della seconda lingua, è richiesta l'abilitazione in lingua tedesca. Il personale che  non sia in possesso dell'abilitazione conseguita in lingua tedesca, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua tedesca previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6.

 

3. Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento tedesca ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6.

 

Art. 12

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate alla competente Intendenza scolastica, utilizzando gli appositi modelli allegati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige.

 

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 7. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato A/3) o alla preferenza (allegato A/4) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.

 

4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente Intendenza scolastica assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

 

5. Non è ammessa:

a)     la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1.

b)     la domanda priva della firma del candidato.

 

6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta.

 

7. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

 

Art. 13

Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

1. Il competente Intendente scolastico pubblicherà all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni della presente deliberazione.

Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità di punteggio, sarà, comunque, attribuita una precedenza assoluta al candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

Ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 8.

 

2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

 

3. Successivamente, l'Intendente scolastico competente pubblicherà le graduatorie definitive. Il medesimo fissa le date delle pubblicazioni delle graduatorie con propria circolare.

 

4. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso, entro 30 giorni, ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, oppure entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale alla Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426).

La competente Intendenza scolastica invia il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione concernente l'esito sfavorevole del ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni  per la presentazione di eventuali ricorsi, alla Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Intendente scolastico, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso giurisdizionale alla Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all'art. 6, comma 3, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

 

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente delibera.

 

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente delibera valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000 e nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 vengono applicate solo dopo la costituzione della rispettiva classe di concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

 

Allegati A/1 – A/16 omissis

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