1. Sono ammessi alle agevolazioni l'am-modernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi alpini, l'acquisto di impianti tecnici e di veicoli speciali per il trasporto di merci e persone, nonché la costruzione, l'ammodernamento e il risanamento di teleferiche.
2. Per veicoli speciali per il trasporto di persone e merci di cui al comma 1 si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi.
3. I veicoli speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”.
4. I lavori agevolabili comprendono anche l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o per il gestore, sempre che non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.
5. Possono essere ammessi alle agevolazioni anche la costruzione, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di fortuna situati all'interno o all'esterno dei rifugi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.
6. Sono inoltre ammesse alle agevolazioni le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, l'approvvigionamento elettrico ed idrico, lo smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori dell'ambiente e dell'energia alternativa.
7. Può essere agevolata anche la riattivazione, tramite trasformazione o ricostruzione, di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione dell'agevolazione va presentata la nuova licenza di esercizio.
8. Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.