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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2366 del 14.07.2003
Criteri per la concessione di sostegni finanziari a favore di coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base per i quali è richiesto un tirocinio, ai sensi della L.P. 15.11.2002, n. 14, art. 4, comma c)

Allegato
 

1.     A tutti gli studenti e le studentesse che frequentano scuole o corsi di formazione di base di cui all'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, per i quali è richiesto un tirocinio, viene concesso un sostegno finanziario.

2.     L'ammontare del sostegno finanziario da corrispondere agli studenti ed alle studentesse delle singole scuole e corsi e le modalità di erogazione vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

3.     Il sostegno finanziario viene erogato agli studenti ed alle studentesse direttamente dall'ente che gestisce la scuola o il corso.

4.     La Giunta provinciale provvede ad assegnare agli enti che gestiscono scuole e corsi per conto della Provincia i mezzi finanziari necessari all'erogazione del sostegno finanziario agli studenti ed alle studentesse, sulla base di un preventivo di spesa.