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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2024 del 18.06.2007
Conferimento di incarici dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale

Allegato A
 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente deliberazione disciplina il conferimento di incarici dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale.

2. Il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici/ scolastiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore, al quale potevano partecipare le persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene in seguito denominato “corso-concorso selettivo ordinario di formazione”.

3. Il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici/ scolastiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore riservato a coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano, viene di seguito denominato “corso-concorso selettivo riservato di formazione”.

 

Art. 2

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'Intendente scolastico/scolastica competente conferisce gli incarichi dirigenziali per la copertura delle direzioni vacanti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo ordinario di formazione e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo riservato di formazione.

2. Nell'anno scolastico 2007/2008, il conferimento degli incarichi dirigenziali inizia con lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo ordinario di formazione.

3. In caso di esaurimento della graduatoria di merito di un corso-concorso selettivo di formazione, tutte le direzioni vengono coperte mediante lo scorrimento della graduatoria di merito dell'altro corso-concorso selettivo di formazione. È fatto salvo il conguaglio con le nomine da effettuare sulla base di graduatorie di merito di futuri corsi-concorsi selettivi di formazione.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per il conferimento di un incarico dirigenziale è prescritto il possesso dell'attestato della conoscenza della lingua tedesca ed italiana. Ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale a tempo indeterminato le persone inserite nelle graduatorie di merito di un corso-concorso selettivo di formazione hanno titolo a permanere in predetta graduatoria fino a quando non conseguano il suddetto attestato.

 

Art. 3

Conferimento degli incarichi di

presidenza

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 gli incarichi di presidenza sono conferiti solo a persone che abbiano superato un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici/ scolastiche oppure che abbiano ricoperto nell'anno scolastico 2006/2007 un incarico di presidenza. La conferma degli incarichi già conferiti è disciplinata dai commi successivi.

2. La conferma dell'incarico avviene su domanda dell'interessato e la domanda può riguardare la presidenza della medesima direzione oppure un'altra direzione. La conferma dell'incarico nella medesima istituzione scolastica presuppone la disponibilità del relativo posto.

3. L'Intendente scolastico/ scolastica competente provvede alla conferma dell'incarico di presidenza per la copertura di direzioni vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico in applicazione delle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di presidenza formulate in applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1753 del 23 maggio 2005. Si applica il seguente ordine:

a) Persone con incarico di presidenza nell'anno scolastico 2006/2007 che hanno superato il corso-concorso selettivo riservato di formazione;

b) Persone con incarico di presidenza nell'anno scolastico 2006/2007 che hanno superato il corso-concorso selettivo ordinario di formazione;

c) Persone con incarico di presidenza in anni scolastici prima dell'anno scolastico 2006/2007 che hanno superato il corso-concorso selettivo riservato di formazione;

d) Persone con incarico di presidenza in anni scolastici prima dell'anno scolastico 2006/2007 che hanno superato il corso-concorso selettivo ordinario di formazione;

e) Persone che hanno superato il corso-concorso selettivo ordinario di formazione e successivamente persone che hanno superato l'esame di ammissione al corso-concorso selettivo ordinario di formazione;

f) Persone con incarico di presidenza nell'anno scolastico 2006/2007;

4. L'incarico di presidenza viene conferito per la durata di un anno scolastico.

5. L'Intendente scolastico/ scolastica competente, per gravi e documentati motivi, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato/a, può disporre la nomina in sede diversa oppure la revoca dell'incarico di presidenza.

6. Gli incarichi conferiti devono essere pubblicati all'albo della competente Intendenza scolastica.

 

Art. 4.

Criteri per il conferimento degli incarichi di presidenza

1. Le graduatorie di cui all'articolo 3 hanno lo scopo di determinare le persone, cui l'Intendente scolastico/ scolastica competente conferisce l'incarico di presidenza in base ai seguenti criteri generali:

- caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare;

- attitudini e capacità a dirigere ed esperienza professionale dell'aspirante;

- risultati conseguiti rispetto alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte da preside incaricato/a;

- rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei/delle presidi incaricati/e;

- anzianità di servizio quale docente e quale docente con incarico presidenza.

2. L'aspirante trasferito/a d'ufficio ai sensi dell'articolo 468 del decreto legislativo n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato/a trasferito/a.

3. L'Intendente scolastico/ scolastica competente dichiara decaduto chi non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico.

 

Art. 5

Sostituzione di dirigenti e presidi

1. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare che comprende un intero anno scolastico, si conferisce un incarico di presidenza di cui all'articolo 3. È comunque fatto salvo l'articolo 43, comma 4, del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003.

2. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare per un periodo inferiore ad un intero anno scolastico non si conferisce un incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 3, ma il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/ scolastica esercita la funzione dirigenziale.

3. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare l'Intendente scolastico/ scolastica competente può esonerare il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/ scolastica dall'obbligo di insegnamento.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 nel caso di un'assenza del/la titolare superiore a 45 giorni, al/alla docente vicario/ vicaria spetta l'indennità di funzione prevista per il personale direttivo.

5. Qualora il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/della dirigente scolastico/a non possa assumere la direzione della scuola, l'Intendente scolastico/scolastica competente nomina un docente con contratto a tempo indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in servizio nella scuola, nel seguente ordine:

a) un collaboratore/ una collaboratrice  del/della dirigente scolastico/a;

b) un altro docente tenendo presente l'anzianità di servizio.

6. Nel caso in cui non sia possibile conferire la funzione direttiva al collaboratore/ alla collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/ scolastica oppure ad un docente, la funzione dirigenziale, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita per reggenza ad altro/a dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003. In tal caso il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/ scolastica presso la scuola attribuita per reggenza è esonerato/a completamento dagli obblighi di insegnamento.

 

Art. 6

Informazione delle organizzazioni sindacali

L'Intendente scolastico/ scolastica competente, prima del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, fornisce alle organizzazioni sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze e delle sedi vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
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