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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 888 del 20.03.2000
Mobilità del personale direttivo, docente ed educativo di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano, per l'anno scolastico 2000/2001

Allegato

Contratto provinciale riguardante la mobilità del personale dirigente, docente ed educativo di ruolo della Provincia Autonoma di  Bolzano,  per l'anno scolastico 2000/2001

 
(ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b del contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di I e II grado della Provincia Autonoma di Bolzano sottoscritto in data 16 aprile 1998)
 

ART. 1

Per le scuole in lingua italiana, tedesca e ladina sono applicate, per l'anno scolastico 2000/2001, le disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale (CCDN) sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 27.01.2000. Sono comunque apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale. Con apposite successive sequenze contrattuali le parti firmatarie definiranno gli istituti specifici e le modalità riguardanti la mobilità del personale direttivo e degli insegnanti di religione.
 

ART. 2

II personale docente appartenente al ruolo degli insegnanti di seconda lingua della scuola elementare in lingua tedesca ed al  ruolo degli insegnanti di seconda lingua  della scuola elementare in lingua italiana può chiedere il trasferimento nel ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua italiana, rispettivamente nel ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua tedesca solo dopo una permanenza di tre anni nel ruolo di appartenenza.
Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nel ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua italiana, rispettivamente nel ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua tedesca se non sia trascorso un periodo di tre anni dalla nomina nei rispettivi ruoli di cui al primo comma.
Il personale docente appartenente al ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua italiana ed al ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua tedesca può chiedere il trasferimento nel ruolo degli insegnanti di seconda lingua della scuola elementare in lingua tedesca, rispettivamente nel ruolo degli insegnanti della scuola elementare in lingua italiana.
Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca o delle località ladine, dopo un periodo di permanenza di tre anni nel ruolo, purché in possesso della abilitazione prescritta dalle vigenti disposizioni del decreto ministeriale n. 39 del 30.01.1998. Per il trasferimento nelle scuole delle località ladine è inoltre richiesto il possesso della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina.
 

ART.3

Può chiedere il passaggio di ruolo il personale docente in possesso del titolo di studio prescritto, della specifica abilitazione, ove prevista e che abbia compiuto il periodo di prova.
 

ART.4

Per le scuole delle località ladine l'articolo 6,  comma 6 del CCND è modificato limitatamente alla  parte  relativa  alla percentuale di posti da destinare ai passaggi di cattedra/ruolo, dopo i trasferimenti. Qualora  il calcolo della percentuale fissata dal CCND dia luogo ad un numero non intero, si approssima all'unità superiore.
 

ART. 5

Al fine della valutazione del servizio prestato dagli insegnanti di sostegno della scuola elementare nelle scuole di montagna il punteggio è raddoppiato.
 

ART.6

Per la restituzione al ruolo di provenienza del personale docente che ha perso la sede di titolarità, nei casi di comando o di utilizzazione in altri compiti ossia di destinazione ad altra amministrazione, comprese le scuole e le istituzioni educative e culturali  all'estero si  applicano  le disposizioni di cui all'ari. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale nr. 63 del 17 novembre 1999.
 
Bolzano, 10.03.2000
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO

Le parti contraenti approvano che in sede di contrattazione provinciale venga abolita la seguente frase dell'articolo 17, comma 2, lettera b del C.C.P. sottoscritto in data 16/04/1998, "Per il personale direttivo e per il personale docente i trasferimenti vengono effettuati a decorrere dall'anno scolastico 2000/01 con cadenza biennale.
 
Bolzano, 10.03.2000
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