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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 4269 del 26.11.2001
Criteri e modalità per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario storico

Anlage

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario storico

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio librario storico, in attuazione del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche.
 

Art. 2

Oggetto della sovvenzione

1. Sono ammissibili a contributo i lavori di miglioramento, di rinnovo dei locali delle biblioteche e relativo arredo, i lavori di catalogazione, il restauro di opere stampate, di manoscritti, di opere grafiche la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni ed aventi importanza culturale o documentaria, nonché i provvedimenti di valorizzazione delle biblioteche che sono stati approvati dall'Archivio provinciale.
2. Degni di contributazione sono i libri aventi più di 50 anni ed aventi importanza culturale o documentaria oppure le biblioteche che raccolgono un gran numero di detti libri, nonché singoli libri o biblioteche, che siano stati dichiarati tali da parte dell'Archivio provinciale.
 

Art. 3

Domande

1. La domanda va presentata all'Archivio provinciale dal proprietario, possessore o detentore della biblioteca o dei libri entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della seguente documentazione:

a) preventivo di spesa

b) piano di finanziamento

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, nella domanda il richiedente deve impegnarsi a:

a) conservare e catalogare il singolo libro o la biblioteca secondo regole internazionali riconosciute o permettere che ciò sia eseguito dall'Archivio provinciale;

b) permettere la consultazione del singolo libro o l'accesso alla biblioteca alle persone che abbiano presentato motivata richiesta all'Archivio provinciale; il proprietario, possessore o detentore consentirà la consultazione tramite fotoriproduzione o tramite temporaneo deposito in una biblioteca pubblica o nell'archivio provinciale oppure in altra maniera da concordarsi di caso in caso;

c) comunicare entro 30 giorni all'Archivio provinciale la perdita, la distruzione o il danneggiamento nonché lo spostamento in altro luogo di un singolo libro o della biblioteca;

d) procedere al restauro dei libri danneggiati o consentire che vi provveda l'Archivio provinciale;

e) non trasferire a titolo oneroso o gratuito la proprietà, il possesso o la detenzione delle biblioteche o di singoli libri senza darne preventiva notizia all'Archivio provinciale;

f) non asportare dal territorio della provincia di Bolzano i libri o le biblioteche senza l'autorizzazione dell'Archivio provinciale.

3. All'istruttoria delle domande provvede l'Archivio provinciale. Per le domande, per le quali propone l'accoglimento, redige una relazione sulla necessità ed urgenza dei lavori ed una proposta sull'ammontare del contributo da concedere.
4. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale.
 

Art. 4

Entità dei finanziamenti

1. Per i seguenti interventi possono essere concessi contributi nelle percentuali indicate:

a) adattamento dei locali ad uso biblioteca: installazione di porte antincendio, esecuzione di lavori di miglioria a pareti e pavimenti, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) climatizzazione della biblioteca: lavori di deumidificazione dei muri, installazione di impianti di climatizzazione, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

c) sicurezza della biblioteca: estintori e segnalatori d'incendio, allarme antifurto, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

d) arredamento della biblioteca: armadi antincendio e scaffali, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

e) lavori di catalogazione, compresa l'elaborazione dati, fino a 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

f) lavori di restauro di opere stampate, di manoscritti, di opere grafiche, fino a 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

Art. 5

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi avviene previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata del rendiconto.
2. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta dal richiedente per la realizzazione dei lavori e acquisti oggetto dell'agevolazione deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.
 

Art. 6

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a) un elenco dei documenti di spesa;

b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa. Per gli enti ed i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del lavoro, della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell'ambiente la documentazione può essere limitata all'importo del contributo concesso. In questo caso il richiedente ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione dei lavori la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso;

c) dichiarazione a cura del richiedente attestante:

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge,

gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per i medesimi lavori ed i relativi importi.

2. Se sono state eseguiti solo in parte i lavori e acquisti ammessi a contributo, oppure se le spese ammesse sono state effettuate solo in parte, il contributo originariamente concesso, il contributo da liquidare viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente.
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Art. 7

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle disposizioni di legge;

b) essere intestati al richiedente oppure all'ente del quale è legale rappresentante;

c) essere quietanzati;

d) essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;

 

Art. 8

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3. della LP 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'ufficio competete per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000.- Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'eventuale incarico viene dato dall'ufficio competente.
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
5. Il controllo a campione verte:

a) sulla veridicità della dichiarazione dal richiedente;

b) sulla effettiva realizzazione dei lavori e acquisti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c) sull'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse, non esaminata dall'ufficio competente, se per la liquidazione dei contributi il beneficiario si è limitato a presentare la documentazione di spesa necessaria a coprire l'ammontare del contributo concesso;

d) sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
 

Art. 9

Disposizioni transitorie

1.Per l'anno 2001 le domande vanno presentate entro il 15. dicembre.