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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 4153 del 11.11.2002
Criteri e modalità relative all'incentivazione delle attività ed investimenti, dell'attività educativa in genere, ad artisti, a musei, del servizio giovani, dell'educazione permanente e delle lingue e del sistema di biblioteche pubbliche

Allegato D

Criteri per il sostegno di musei e raccolte ai sensi della legge provinciale del 23 agosto 1988, n.38 e successive modifiche ed integrazioni

 

Articolo 1

Principi fondamentali

1. La concessione di contributi a favore di musei e raccolte, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge provinciale del 23 agosto 1988, n.38, e successive modifiche ed integrazioni, si basa sui seguenti principi:

a)     affinché possa essere raccolto, mantenuto o esposto materiale di interesse storico, storico-culturale, artistico o naturalistico;

b)     affinché possano essere eseguiti degli studi relativi a materiale specifico e che possano essere eseguite anche esposizioni particolari ad essi collegati;

c)     affinché si mantenga vivo l'interesse pubblico delle raccolte e degli studi.

 
2. Perché possano essere concessi contributi ai sensi dei presenti criteri, é previsto la richiesta di un parere da parte della Consulta dei musei.
 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni

1. Per quanto riguarda la gestione di musei e raccolte o per l'esecuzione di attività vi sono le seguenti tipologie di contributo:

a)     contributi ordinari;

b)     contributi straordinari;

c)     contributi integrativi.

 
2. Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi di norma per la gestione dei musei o delle raccolte, nonché per la realizzazione del programma annuale di attività.
 
3. Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici progetti, anche pluriennali, non contenuti nell'ordinario programma annuale di attività, come previsto dal precedente comma 2. Di norma si tratta di progetti, che vengono elaborati dopo il termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.
 
4. Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari precedentemente concessi. Tali concessioni sono possibili, qualora l'autofinanziamento, o i finanziamenti da parte di enti o di privati non sono sufficienti ad integrare convenientemente la prima assegnazione ordinaria o straordinaria avvenuta per sostenere gli annuali programmi di attività o i progetti già presentati, oppure per fronteggiare gravi fatti imprevisti o imprevedibili.
Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa.
 
5. La consulta dei musei è principalmente libera di riconoscere solo parzialmente i costi presentati motivando in modo corrispondente.
 
6. Per quanto riguarda la concessione di contributi a musei e raccolte viene rispettato il seguente ordine di priorità alphanumerico:

a)     musei e raccolte di interesse internazionale;

b)     musei e raccolte di interesse provinciale;

c)     musei e raccolte di interesse distrettuale;

d)     musei e raccolte di interesse comunale.

 
7. L'ammontare del contributo si basa su:

a)     la grandezza del museo o della raccolta;

b)     il numero di visitatori;

c)     l'importanza pubblica dell'attività o dello investimento che il museo prevede di attuare nel anno in cui inoltra la domanda di contributo.

 

Articolo 3

Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi a musei e raccolte, gestite da enti pubblici, associazioni o singole persone, se rispettano i seguenti presupposti:

a)     non hanno scopo di lucro;

b)     presentano un adeguata struttura organizzativa in Provincia di Bolzano;

c)     i loro compiti e le loro finalità in base al proprio statuto corrispondono alle finalità indicate nella legge provinciale del 23 agosto 1988 n.38;

d)     sono aperti al pubblico;

e)     rispettano orari di apertura regolari.

 
2. La Consulta dei musei, verifica la sussistenza dell'interesse pubblico, ai sensi del precedente comma 1, e suddivide i musei in base alla loro importanza nelle seguenti categorie:

a)     musei e raccolte di interesse internazionale;

b)     musei di interesse provinciale;

c)     musei di interesse distrettuale;

d)     musei di interesse comunale.

 
3. Sono considerati musei e raccolte aperte al pubblico, i musei e le raccolte, che abbiano orari di apertura regolari, pari ad almeno 10 ore effettive settimanali. Al fine del computo dell'orario di apertura non valgono eventuali visite guidate, effettuate al di fuori del medesimo orario.
 

Articolo 4

Spese ammesse

1. Per la concessione di contributi, ai sensi del articolo 2, vengono riconosciute le seguenti voci di spesa:

a)     Spese correnti di gestione e cioè:

locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altre spese di conduzione, telefono, materiale di cancelleria, abbonamenti, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, acquisto di materiale didattico e di studio, altro materiale di carattere culturale, didattico, pedagogico  e museale necessario per la realizzazione dei programmi annuali di attività;

b)     Spese per personale:

personale dipendente e lavoratori autonomi, compresi i contributi e le imposte;

spese per viaggi, vitto e alloggio dei responsabili;

formazione e aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori che rendono prestazioni a titolo di volontariato;

c)     Spese per attività:

organizzazione e realizzazione di attività, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento di esposizioni, relazioni e convegni o altre manifestazioni;

d)     stampati attinenti alla propria attività;
e)     Spese di inventario e di catalogazione.
 

Articolo 5

Investimenti

1. Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti, possono essere concessi contributi per:

a)     l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture in cui vi si trovano musei o raccolte;

b)     l'acquisto di arredi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per il funzionamento degli spazi e per lo svolgimento delle attività museali (archivi, depositi, officine e uffici);

c)     l'acquisto attrezzature tecniche e di impianti di sicurezza e d'allarme;

d)     in casi straordinari e motivati, l'acquisto di oggetti da collezione;

e)     il restauro di oggetti esposti, che non vengono sostenuti economicamente dall'ufficio beni archeologici.

 
2. Nel caso in cui si tratti di lavori di costruzione o risanamento, i costi preventivati devono essere documentati con una relazione tecnica firmata da un esperto. Le relative spese di progettazione ed il software corrispondente possono essere sostenute economicamente  sia come investimento sia come attività ordinaria.
 
3. Nell'allestimento delle infrastrutture viene sostenuto economicamente un arredamento ed allestimento che garantisca una adeguata funzionalità di base delle stesse.
 
4. Il richiedente, proprietario o gestore deve garantire che la struttura sostenuta economicamente venga messa a disposizione per un determinato lasso di tempo esclusivamente o principalmente per attività museali. Ciò avviene tra l'altro attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n.41 e successive modifiche.
 

Articolo 6

Destinazione del contributo

1. Il richiedente può utilizzare i contributi concessi esclusivamente per la gestione del museo o delle raccolte o per l'esecuzione delle iniziative, progetti, attività ed investimenti, per i quali i contributi sono stati richiesti ed assegnati.
 
2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo a spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente il nuovo impiego.
 
3. Per i contributi ordinari la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
 
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l'assegnazione del contributo.
 

Articolo 7

Presentazione delle domande e ammontare del contributo

1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere sottoscritte dal richiedente o in caso di un'istituzione dal suo legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un'altra data fissata con decreto del direttore di ripartizione competente, all'ufficio cultura per il gruppo linguistico tedesco o ladino. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
 
2. Per i contributi straordinari, di cui all'articolo 2, comma 3, e per i contributi integrativi, di cui all'articolo 2, comma 4, la domanda può essere inoltrata nel corso dell'anno. La stessa deve però essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le spese corrispondenti.
 
3. Le domande di contributo riguardante gli investimenti ai sensi dell'articolo 5 possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno. Le domande di contributo riguardante gli investimenti, che a causa di mancanza di fondi non vengono totalmente o parzialmente considerate nell'anno solare di riferimento, possono essere considerate negli anni successivi, senza che il richiedente debba inoltrare una nuova domanda.
 
4. Se i mezzi a disposizione nel bilancio provinciale non sono sufficienti ad agevolare in maniera adeguata tutte le richieste inoltrate, viene data priorità a quei progetti che sono in fase avanzata di realizzazione o che hanno già ricevuto una agevolazione iniziale.
 
5. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione.
 
6. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a)     il rendiconto riguardante le attività svolte l'anno precedente;

b)     l'annuale programma di attività o degli investimenti per l'anno in corso;

c)     il preventivo di spesa ed un piano di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e delle entrate;

d)     il parere dell'ufficio beni artistici, nel caso di ampliamento o arredamento di locali espositivi sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica.

e)     il numero dei visitatori nell'anno precedente.

 
7. Se si tratta della prima domanda, devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

a)     l'inventario completo

b)     lo statuto.

 
8. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.
 
9. Possono essere concessi contributi per le agevolazioni di cui all'articolo 4, e per investimenti di cui all'articolo 5, fino all'80% della spesa ammessa.
 
10. In casi straordinari appositamente motivati è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato in domanda.
 
11. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, evidenziano in maniera adeguata che le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono stati sostenuti economicamente dalla Giunta Provinciale di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione cultura tedesca.
 

Articolo 8

Anticipazioni

1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a)     un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50% dei contributi concessi al richiedente nell'anno precedente.

Tale anticipazione viene di norma assegnata se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 15.000,00 Euro e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione ed amministrazione delle strutture, a spese per personale dipendente o incaricato con contratto d'opera oppure per far fronte ad altre spese obbligatorie. Queste anticipazioni possono essere concesse solamente se i contributi concessi nell'anno precedente sono già stati rendicontati fino al 60%.

Tale richiesta è da inoltrare entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

 

b)     un'anticipazione fino all'80% dell'ammontare del contributo concesso per l'anno corrente.

Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi.

Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di contributo.

 
2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere, dietro apposita richiesta, integrata fino all'80% del contributo concesso per l'anno corrente.
 

Articolo 9

Rendicontazione dell'anticipazione

1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 16, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. Tale proroga è concessa con decreto del competente direttore di ripartizione.
Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.
 
2. Se al richiedente viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata per intero l'anticipazione di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a).
 
3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, iniziative, progetti ed investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.
 

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata della relativa documentazione.
 
2. Il contributo concesso può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa
 
3. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.
 
4. Le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13.
 
5. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammissibili attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni.
 
6. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato ai sensi del precedente comma 5, è riconosciuto un importo orario convenzionale di Euro 16,00. Tale importo orario convenzionale può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.
 
7. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali della organizzazione, della associazione o del comitato non vengono ammesse a contributo.
 
8. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
 

Articolo 11

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a)     un elenco dei documenti di spesa;

b)     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, dei progetti, delle iniziative e degli investimenti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente di diritto pubblico la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato;

c)     una dichiarazione del richiedente attestante:

gli estremi della delibera di concessione del contributo, con il relativo ammontare;

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative, progetti, attività ed investimenti con indicazione dei relativi contributi effettivamente ottenuti;

l'eventuale riferimento se il rendiconto allegato si riferisce alla copertura dell'anticipazione già concessa, oppure alla liquidazione del contributo.

lo svolgimento per intero delle attività, dei progetti, delle iniziative e degli investimenti;

che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie;

che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

in caso di attività di volontariato: la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato.

d)     un elenco degli operatori relativo all'attività di volontariato con indicazione del numero di ore, della tipologia delle prestazioni ed il luogo in cui le attività si sono svolte;

e)     in caso di investimenti:

l'estratto dell'inventario del richiedente da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi.

 
2. Se le attività, le iniziative, i progetti e gli investimenti ammessi a contributo, non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure i costi ammessi sono stati totalmente sostenuti, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente.
 
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Articolo 12

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a)     conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b)     essere intestati al richiedente;

c)     essere quietanzati;

d)     in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo.

 
2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le spese devono essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il contributo.
 
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa degli anni precedenti a quello di assegnazione del contributo, purché di data successiva a quella di presentazione presso il competente ufficio provinciale della prima domanda di contributo relativa allo stesso investimento. Per quanto riguarda gli investimenti possono essere presentati documenti di spesa per obbligazioni assunte anche successivamente all'anno di assegnazione del contributo, purché rientrino tra gli interventi programmati ed ammessi a contributo.
 

Articolo 13

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
 
2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'incarico corrispondente viene dato dall'ufficio competente.
 
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5. Con il controllo a campione viene esaminato:

a)     la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b)     l'effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c)     l'esistenza della documentazione di spesa riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;

d)     la regolare registrazione delle documentazioni di spesa nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento, relativi al contributo;

e)     la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte delle spese ammissibili.

 
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
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