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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 252 del 07.02.2000
Approvazione dello statuto dello studente e della studentessa

Allegato

STATUTO DELLO STUDENTE E DELLA STUDENTESSA

 

Art. 1

Principi generali

1. La scuola è una comunità educativa, in cui gli studenti/le studentesse sono titolari di diritti e di doveri, fondati sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sulla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla Costituzione italiana, sullo Statuto di autonomia, sulle leggi ordinarie statali e provinciali, e sulla normativa scolastica.
 
2. I diritti e doveri si riferiscono a tre temi essenziali: rispetto della persona e dell'ambiente, qualità del servizio, partecipazione.
 
3. Nell'esercizio dei diritti e doveri determinati nel presente statuto gli studenti/le studentesse sono chiamati a collaborare in base alla sua età.
 
4. Il regolamento interno della singola scuola è adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente statuto dello studente e della studentessa.
 

Art. 2

Rispetto della persona e dell'ambiente

2. Lo studente/la studentessa ha diritto ad una educazione fondata sul rispetto, di tutti i suoi diritti e le sue libertà fondamentali da parte dei membri della comunità scolastica. Tali diritti e libertà sono resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale, corretta nei comportamenti, rispettosa delle diversità.
 
3. Lo studente/la studentessa ha diritto alla tutela della riservatezza: dati di carattere personale possono essere richiesti solo per esigenze strettamente necessarie all'intervento formativo della scuola.
 
4. Lo studente/la studentessa ha diritto ad un ambiente salubre, sicuro, accogliente, con riferimento agli spazi ed alle persone, che favorisca l'apprendimento, l'incontro e la comunicazione con le persone e, in generale, la qualità di vita nella scuola.
 
5. Lo studente/la studentessa ha il dovere di rispettare e di valorizzare la personalità propria e quella degli altri membri della comunità scolastica.
 
6. Lo studente/la studentessa ha il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola intesi come bene proprio e bene comune.
 
7. Lo studente/la studentessa ha il dovere di collaborare fattivamente a scuola e durante le iniziative parascolastiche con gli altri componenti della comunità scolastica e di riconoscere e di rispettare l'azione degli insegnanti, del dirigente scolastico/della dirigente scolastica e del personale non docente, intesa come esercizio di attività e di doveri professionali.
 
8. Lo studente/la studentessa ha il dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti.
 

Art. 3

Qualità del servizio

1. Lo studente/la studentessa ha diritto alla qualità ed all'efficienza dell'offerta formativa, anche con la garanzia della continuità educativa e didattica tra cicli scolastici e all'interno di essi.
 
2. Lo studente/la studentessa ha diritto ad una scuola organizzata in funzione dei suoi bisogni di apprendimento e di formazione, secondo tempi e modalità che tengano conto dei suoi ritmi di apprendimento e di vita. Agli alunni/alle alunne in situazione di handicap, con difficoltà di apprendimento, come pure per quelli particolarmente dotati, è dedicata una specifica attenzione formativa.
 
3. Lo studente/la studentessa ha diritto all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale, della cittadinanza e della professione.
 
4. Lo studente/la studentessa ha diritto ad una proposta formativa che favorisca, anche con l'uso dei sussidi e delle tecnologie più aggiornate, l'apprendimento e l'imparare ad imparare, nella prospettiva dell'educazione permanente. A tal fine sono agevolati i rapporti della scuola con il territorio nelle sue espressioni istituzionali, professionali e sociali.
 
5. Lo studente/la studentessa ha diritto ad un buon insegnamento, aggiornato ed efficace, chiaro negli obiettivi, nei contenuti, nei metodi, e linguisticamente corretto.
 
6. Lo studente/la studentessa ha diritto a una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme, nei modi, distribuita in modo equilibrato nei tempi, nonché basata su molti elementi di verifica. La valutazione deve essere tempestivamente comunicata per consentire allo studente/alla studentessa una autovalutazione significativa.
 
7. Lo studente/la studentessa ha diritto che non si effettuino verifiche nei giorni immediatamente successivi a giorni festivi, a meno che esse non siano concordate tra studenti/studentesse e docenti.
 
8. Lo studente/la studentessa ha diritto ad una chiara informazione sui progressi compiuti ed in generale, sul suo rendimento scolastico, compreso l'accesso ai compiti in classe ed alla parte del registro che lo/la riguarda. Se il successo formativo è dubbio, lo studente/la studentessa e la famiglia vanno avvertiti entro i primi giorni di maggio.
 
9. Lo studente/la studentessa ha diritto ad attività didattiche integrative e complementari a supporto della sua formazione.
 
10. Lo studente/la studentessa ha diritto ad un sostegno personalizzato, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, per l'autoorientamento sul piano dello studio, della vita di relazione, delle scelte scolastiche e professionali.
 
11. Lo studente/la studentessa ha il dovere di concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, nell'ambito del proprio corso di studi, mediante la frequenza puntuale e regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, e con l'impegno nello studio.
 
12. Lo studente/la studentessa ha il dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo.
 
13. Lo studente/la studentessa non può allontanarsi dall'area scolastica senza autorizzazione del dirigente scolastico/della dirigente scolastica.
 
14. Lo studente/la studentessa ha il dovere di presentare una valida giustificazione in caso di assenza. Sulle assenze giustificate da studenti/studentesse maggiorenni può essere informata la famiglia con la quale la scuola mantiene i contatti.
 

Art. 4

Partecipazione

1. Lo studente/la studentessa ha diritto, come presupposto per una effettiva partecipazione, ad un'informazione chiara e completa, comunicata in modo adeguato, sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi formativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti, sui libri di testo e, in generale, sulle iniziative che lo/la coinvolgano.
 
2. Lo studente/la studentessa ha diritto all'espressione della propria opinione, che può essere richiesta dalla scuola anche con appositi sondaggi, e di avanzare proposte sul piano dell'offerta formativa, sui regolamenti d'istituto e sull'organizzazione del servizio scolastico.
 
3. Lo studente/la studentessa ha diritto che opinioni, espresse correttamente a titolo personale o in rappresentanza di altri studenti/altre studentesse, non siano limitate dal timore di sanzioni disciplinari.
 
4. Lo studente/la studentessa ha diritto all'assunzione di responsabilità sempre più estese, in modo graduale in relazione all'età, nella progettazione e nell'organizzazione di iniziative formative.
 
5. Lo studente/la studentessa ha diritto all'associazione con altri studenti/altre studentesse dell'istituto ed all'utilizzazione di locali della scuola per trattare tematiche di interesse scolastico nei limiti e nelle modalità indicati dal regolamento di ciascun istituto.
 
6. Lo studente/la studentessa ha diritto a mantenere i contatti con la scuola che eventualmente favorisce iniziative che coinvolgano, anche in forma associativa, ex studenti/ex studentesse.
 
7. Lo studente/la studentessa ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola con spirito democratico, di impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e d'espressione, e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza.
 
8. Lo studente/la studentessa ha il dovere di rispettare le norme ed i regolamenti della scuola, nonché le decisioni assunte dagli organi competenti e le regole della civile convivenza.
 
9. Lo studente/la studentessa ha il dovere di partecipare alla vita democratica della scuola, assumendo le responsabilità personali e quelle derivanti dalle funzioni di rappresentanza previste nei vari organismi scolastici.
 
10. Lo studente/la studentessa ha il dovere di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi offerti dalla scuola.
 

Art. 5

Norme disciplinari

1. I regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati negli articoli 2, 3 e 4, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 
3. La responsabilità disciplinare è personale.
 
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa. Allo studente/alla studentessa è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
 
9. Il temporaneo allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
 
11. L'allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 10.
 
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente/dalla stessa studentessa sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati/alle candidate esterni/esterne.
 

Art. 6

Impugnazioni

1. Contro le decisioni che hanno stabilito l'allontanamento di uno studente/una studentessa dalla scuola è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale competente/alla dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale competente, che decide in via definitiva, sentito l'organo di garanzia di cui al comma 6.
 
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1, è ammesso ricorso da parte degli studenti/delle studentesse e da parte dei genitori degli studenti/delle studentesse minorenni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dalle singole istituzioni scolastiche. Di esso fa parte almeno un rappresentante/una rappresentante degli studenti/delle studentesse nella scuola secondaria superiore ed un genitore nei gradi inferiori di scuola.
 
3. Nel caso di istituti comprensivi l'organo di garanzia è distinto per ciascun grado o tipo di scuola aggregato nell'istituzione scolastica.
 
4. L'organo di garanzia di cui ai commi 2 e 3 decide, su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente statuto dello studente e delle studentesse.
 
5. Contro i reclami proposti dagli studenti/dalle studentesse o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente statuto, anche contenute nei regolamenti degli istituti, decide in via definitiva il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale competente/la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale competente, sentito l'organo provinciale di garanzia.
 
6. Sono istituiti organi provinciali di garanzia per ciascun grado di scuola, nominati rispettivamente dai dirigenti dell'Ufficio scolastico provinciale competenti/dalle dirigenti dell'Ufficio scolastico provinciale competenti.
 
7. Gli organi provinciali di garanzia per la scuola elementare e media sono formati da due genitori e da due docenti designanti rispettivamente dalla Consulta provinciale dei genitori e dal Consiglio scolastico provinciale, e da un dirigente scolastico/una dirigente scolastica, che lo presiede, designato/designata dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale/dalla dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale.
 
8. Per la scuola secondaria superiore l'organo di garanzia è formato da uno studente/una studentessa e da un genitore, designati dalle rispettive Consulte provinciali, da due docenti designati e dal Consiglio scolastico provinciale, e da un dirigente scolastico/una dirigente scolastica, che lo presiede, designato/designata dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale/dalla dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale.
 
9. Gli organi di garanzia a livello provinciale durano in carica tre anni. I membri dimissionari o decaduti sono surrogati dall'organo competente per la designazione.
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