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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 1893 del 29.05.2006
Criteri per la concessione di contributi nel settore dei beni culturali

Allegato
 

Criteri per la concessione di contributi nell’ambito dei beni culturali

AGeneralità
A.1Premesse
La ripartizione beni culturali concede in base al codice dei beni culturali e del paesaggio ( decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e all’art. 5-ter della legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, contributi per la conservazione ed il restauro di beni culturali.
A.2Principi fondamentali
A.2.1I presupposti per la concessione di contributi sono:

vincolo storico-artistico del relativo bene culturale ai sensi del codice citato;

approvazione dei lavori per i quali è richiesto un contributo ai sensi del codice citato;

A.2.2I contributi saranno concessi di principio solo per gli interventi finalizzati direttamente alla conservazione ed al restauro degli elementi costitutivi del carattere storico-artistico dell’opera.
I contributi sono finalizzati a compensare il maggior onere derivante dalle metodologie e dalle tecnologie di intervento rese necessarie dalla qualità storico-artistica dell’opera e dai suoi specifici vincoli.
A.2.3Per quanto riguarda il vincolo indiretto ai sensi del codice citato, la concessione di contributi è limitata all’esterno del monumento.
A.2.4Il richiedente deve dichiarare di non percepire per lo stesso lavoro un contributo da un altro ufficio provinciale.
A.2.5Il richiedente deve dichiarare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti circa il trattamento dei dati personali, di essere stato informato dei suoi diritti in merito al trattamento dei dati personali da parte della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.
A.2.6Per la concessione di contributi si considerano solo interventi elencati nel capo B. Lavori di manutenzione ordinaria (lavori di pittura periodica, riparazione di intonaci ammalorati, opere da lattoniere, riparazioni di tetti di scarso rilievo ecc.) non vengono sovvenzionati.
A.3Presentazione delle richieste
A.3.1Le richieste di contributo in oggetto sono da indirizzare all’Ufficio beni architettonici ed artistici, via Armando Diaz 8, 39100 Bolzano.
A.3.2Contributi per tetti in scandole su edifici vincolati in zone rurali possono richiedersi anche presso l’Assessorato per la tutela del paesaggio, via Cesare Battisti 21, 39100 Bolzano.
A.4Richieste di contributo
A.4.1La richiesta potrà essere presentata nell’arco dell’intero anno e verrà trattata in base alla data di presentazione. La richiesta verrà esaminata sotto il profilo del controllo formale e del calcolo della congruità dei preventivi. Essa dovrà essere presentata in ogni caso prima dell’emissione della fattura definitiva; in caso contrario il contributo concesso non potrà essere liquidato.
A.4.2La richiesta di contributo dovrà essere corredata di marca da bollo utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio.
A.4.3Le richieste di contributo devono essere presentate dal proprietario o dal rappresentante legale o incaricato. Esse devono contenere:

l’indicazione delle date dell’autorizzazione dei lavori da parte dell’ufficio beni architettonici ed artistici

il piano di finanziamento;

la dichiarazione che per gli stessi lavori non è stato richiesto nessun altro contributo presso un altro  ufficio provinciale;

l’indicazione del responsabile per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori;

la dichiarazione della possibilità di deduzione dell’imposta sul valore aggiunto.

Alle richieste dovrà essere allegato:

il preventivo dell’artigiano o restauratore incaricato, con indicazione dettagliata della quantità e del materiale, indicando in caso di tetti e di drenaggi rispettivamente i m² e metri correnti;

A.4.4In caso di comproprietà è sufficiente che la richiesta sia presentata da un solo proprietario. Questi dovrà tuttavia assumersi la piena responsabilità per l’esattezza dei dati.
A.4.5In caso di domanda incompleta, i documenti o dati mancanti verranno richiesti per iscritto dall’ufficio. Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia per il caso di false dichiarazioni.
BInterventi finanziabili
B.1Coperture di tetti
B.1.1Beni architettonici di proprietà di privati o di enti pubblici
Il contributo verrà calcolato sulla differenza tra una copertura in lastre di cemento e la copertura prescritta dall’Ufficio.
La differenza tra l’importo della copertura prescritta dall’Ufficio beni architettonici ed artistici e quello della copertura in lastre di cemento è stabilita annualmente in base all  elenco prezzi indicativi- opere edili della Provincia Autonoma di Bolzano.
B.1.1.1Vengono concessi contributi per le seguenti coperture:
- scandole inchiodate (40 cm, spaccate a mano, posa tripla)
- scandole da posa (80 cm, spaccate, posa tripla)
- coppi
- tegole del tipo coda di castoro
- tetti in paglia
- lastre di ardesia naturale
- tetti in rame (solo in caso di torri e cupole)
- lastre di porfido
B.1.1.2Non vengono concessi contributi per:
- coperture con legnami non nostrani (Alerce, legnami tropicali ecc.)
- grondaie
- parafulmini
- ganci e travi paraneve
B.1.1.3Rivestimenti:
Si rammenta che entrambe le tipologie del tetto in scandole, sia inchiodato che posato, da sempre vengono realizzate senza rivestimento. Ciò significa che le scandole vengono posate direttamente sui listelli.
B.1.1.3.1Su chiese, cappelle, torri, mulini, forni, ovvero in tutti i casi in cui un isolamento termico del tetto non sia necessario, le scandole devono essere messe in posa come veniva effettuato in origine senza tavolato.
B.1.1.3.2Su fabbricati a destinazione rurale ed edifici ad uso abitativo il tetto in scandole dovrà essere ugualmente eseguito senza tavolato. In casi eccezionali approvati dall’ufficio beni architettonici ed artistici in tetti dotati di tavolato dovrà essere garantita la ventilazione mediante doppia listellatura di almeno 4 cm.
B.1.1.3.3In caso di sottotetti recuperati ad uso abitativo nei quali per ragioni di tutela dell’insieme è prescritta una copertura in scandole, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

l’isolazione non deve essere posata sui correnti per evitare un eccessivo spessore del tetto di particolare disturbo;

le finestre in falda sono assolutamente da evitare;

l’isolazione del tetto potrà arrivare solo fino alla banchina e non fino alla gronda.

B.1.1.4A prescindere dei contributi sopra descritti per nuove coperture, sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti anche in caso di ricoperture, sempre che riguardino l’intera superficie del tetto e non si limitino solo a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
B.1.1.5Per tetti in paglia, in rame ecc. dove non è possibile applicare la differenza tra gli importi, sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti.
B.1.2Beni architettonici di proprietà ecclesiastica
Vengono concessi contributi in misura fino al 50% dei costi riconosciuti: coperture e ricoperture ad eccezione di tegole in cemento e tegole marsigliesi.
B.2Finestre
Il contributo viene concesso sulla differenza di costo tra il tipo di finestra prescritto ed una finestra comune con vetro isolante delle stesse dimensioni.
B.2.1Vengono concessi contributi per:

nuove finestre con telai assemblati e traversine originali in piombo se prescritte dall’ufficio;

nuove doppie finestre con cassone in legno o finestre scorrevoli se prescritte dall’ufficio;

restauro di finestre storiche nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti;

B.2.2Non vengono concessi contributi per nuove finestre comuni con vetro isolante.
B.3Interventi di consolidamento su edifici
B.3.1Vengono concessi contributi in misura fino al 50% dei costi riconosciuti per i seguenti interventi:

inserimento di tiranti in ferro nella muratura;

iniezioni di malta fluida per la stabilizzazione della muratura;

sottomurazione delle fondamenta;

iniezioni armate in muratura e pietra;

consolidamento di travi lignee con resina sintetica;

consolidamento di volte;

rafforzamento di soffitti a travi lignee con putrelle o travi aggiuntive;

B.3.2Non vengono concessi contributi per nuovi soffitti a travi lignee o in laterocemento.
B.4Interventi di deumidificazione
B.4.1Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti:

interventi di deumidificazione tramite scavo di un canale di aerazione con o senza riempimento di ghiaia.

B.4.2Non vengono concessi contributi per metodi di deumidificazione chimici o fisici.
B.5Interventi di scoprimento, conservazione e restauro
B.5.1Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti:
B.5.1.1Scoprimento di superfici storiche: policromie, pitture, intonaci, rimozione di tinteggiature sintetiche;
B.5.1.2Restauro e conservazione di:

intonaci storici con particolari strutture di superficie quali decorazione medioevale a riquadri, a commessure, marcapiani, decorazioni a stucco, intonaci graffiati ecc.;

pitture murali;

pitture su tela e su tavola; sculture in legno e altri oggetti artistici mobili;

tavolati compresi oggetti di arredo fisso, decorazioni a stucco e tappezzerie; pavimenti storici (pavimenti in legno con intarsi, pavimenti alla veneziana ecc.);

stufe in maiolica;

arredi storici di chiese (altari, quadri, oggetti sacri, tessuti, gonfaloni, banchi, organi);

pertinenze storiche e tecniche (mulini, orologi, organi e torchi);

B.5.2Non vengono concessi contributi per:

puliture;

interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiature di facciate, riparazioni di intonaci, tinteggiature di finestre e porte;

acquisti di nuovi pavimenti, nuovi arredi, altari versus populum, nuove porte, tavolati;

copie di opere d’arte rubate.

B.6Impianti di allarme
B.6.1Vengono concessi contributi fino al 50 % per impianti per la rilevazione di movimenti finalizzati alla protezione di opere d’arte mobili, di proprietà pubblica o accessibili al pubblico.
B.7Demolizione di superfetazioni
B.7.1Vengono concessi contributi fino al 50 % dei costi riconosciuti per demolizione di superfetazioni di monumenti, sempre che essi non siano stati costruiti abusivamente.
B.8In caso di particolari esigenze, che necessitano di apposita motivazione, potranno essere concessi contributi maggiori rispetto a quelli di cui sopra,  e precisamente fino al 90% dei costi riconosciuti.
CLiquidazione del contributo
Il contributo viene concesso con deliberazione della Giunta Provinciale; la liquidazione avviene sulla base di domanda in carta semplice e della presentazione di fatture, aventi data posteriore rispetto alla presentazione della richiesta di contributo. Le fatture devono almeno coprire la somma dei costi riconosciuti dall’ufficio. La liquidazione avviene in seguito al collaudo dei lavori da parte dell’ufficio beni architettonici ed artistici.
Per singoli lotti di lavori è possibile fare richiesta di liquidazione parziale. I pagamenti parziali devono riferirsi a lavori già effettuati, e le fatture devono essere vistate dall’ufficio beni architettonici ed artistici.
Qualora venga constatato che i lavori non corrispondono alle prescrizioni di tutela storico-artistica, oppure che il richiedente ha fornito dati non corrispondenti al vero, il contributo non verrà liquidato.
In caso la qualità dell’esecuzione dei lavori o dei materiali impiegati sia inferiore a quanto prescritto, l’ufficio beni architettonici ed artistici si riserva la facoltà di decurtare il contributo.
DPrezzi indicativi per coperture di tetti (IVA esclusa)
D.1coperture del tetto
Il prezzo della copertura con lastre di cemento è di Euro 16,80 al m2.

tipo di copertura

costi di copertura a m²

contributo massimo a m²

Euro

Euro

scandole inchiodate (40 cm, spaccate a mano, posa tripla)

78,13

61,33

scandole da posa (80 cm, spaccate a mano, posa tripla)

113,41

96,61

coppi

43,12

26,32

lastre di ardesia naturale

102,01

85,21

tegole del tipo a coda di castoro

35,81

19,01


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