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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 4360 del 11.10.1999
Personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado - Nuova determinazione dei compensi per attività di insegnamento in corsi di formazione e di aggiornamento

....omissis....

1. In applicazione dell'art. 4, comma 4, del contratto di comparto per il personale provinciale dell'8 maggio 1997 al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, impiegati in attività di formazione e di aggiornamento, in aggiunta all'attività di insegnamento, vengono attribuiti i seguenti compensi orari:

a) per attività di formazione rivolta a studenti ed apprendisti: viene retribuita come la normale attività di insegnamento;

b) per attività di aggiornamento per giovani ed attività di formazione e di aggiornamento per adulti:
VI qual. funz./livello: fino a lire 80.000.-
VIII qual. funz./livello: fino a lire 96.000.-;

c) per attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente e direttivo:
VI qual. funz./livello: fino a lire 100.000.-
VIII qual. funz./livello: fino a lire 120.000.-.

2. Ai fini del punto 1 le unità didattiche hanno una durata di sessanta minuti. L'ora (con intervallo incluso) viene definita come unità didattica all'interno di un seminario o corso, composto da più unità.

3. Il compenso orario di cui al punto 1 può essere riconosciuto comunque per non più di 8 unità didattiche in caso di giornata intera e per non più di 5 unità in caso di mezza giornata.

4. In caso di attività di formazione e di aggiornamento svolta in comune da due relatori spetta ad ognuno per l'intera giornata un compenso massimo pari al quintuplo dell'importo di cui al punto 1.

5. Ai direttori di corso e moderatori di tavola rotonda viene attribuito il seguente compenso:

- per mezza giornata (almeno 4 unità didattiche): fino a lire 120.000.-

- per giornata intera (almeno 7 unità didattiche): fino a lire 220.000.-.

6. Al personale docente impiegato nell'attività di formazione e di aggiornamento quale conduttore di gruppo (con o senza unità di lavoro a se stante), nonché quale esercitatore in PC ed affini spetta il seguente compenso orario: fino a lire 40.000.-.

7. In caso di svolgimento dell'attività di formazione o di aggiornamento nel periodo di sospensione dell'attività didattica (ad eccezione di luglio e agosto), i compensi spettanti ai sensi dei predetti punti sono ridotti almeno del 20% qualora trattasi di personale docente appositamente esonerato dalle attività programmate in tale periodo.

8. I personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado non ha diritto ad alcun compenso ai sensi dei precedenti punti qualora trattasi di attività di formazione e di aggiornamento svolta nell'ambito dell'attività di aggiornamento progettato dal circolo o istituto scolastico cui sono preposti. Per l'attività di formazione e di aggiornamento esterna al proprio circolo o istituto scolastico e svolta durante l'orario di servizio prestabilito, si applica la circolare del Direttore Generale dd. 22.06.1998, n. 9. La disciplina di cui ai precedenti punti trova invece applicazione qualora l'attività di formazione e di aggiornamento esterna al proprio circolo o istituto scolastico (e la relativa preparazione) venga svolta al di fuori dell'orario di servizio.

9. I compensi di cui alla presente delibera sono concordati dalle competenti autorità scolastiche od amministrative con i relatori, tenuto conto dei limiti e criteri sopra indicati, nel rispetto dei principi dell'economicità e del contenimento dei costi; l'importo massimo può essere accordato di norma solamente qualora trattasi di attività di formazione o aggiornamento non ripetitiva e che richieda, inoltre, una preparazione impegnativa.

10. Il presente provvedimento trova applicazione con decorrenza 1° luglio 1999. La disciplina di cui al punto 8 trova applicazione anche per l'anno scolastico 1998/1999. La deliberazione 23.11.1998, n. 5477 è revocata.

11. Al personale docente e direttivo assegnato all'Amministrazione provinciale o a enti dipendenti dalla stessa, con conseguente esonero dall'attività di insegnamento o di direzione, continua ad applicarsi la circolare del Direttore generale dd. 22.06.1998, n. 9.

12. Anche per gli ispettori scolastici trova applicazione la circolare del Direttore generale dd. 22.06.1998, n. 9, salvo per l'attività di formazione e di aggiornamento (compresa la preparazione), la cui prestazione risulti prestata fino alla fine di settembre 1999 e provatamente al di fuori dell'orario di servizio e per le quali trova applicazione la deliberazione della Giunta provinciale dd. 23.11.1998, n. 5477. Nessun compenso aggiuntivo spetta agli ispettori scolastici per l'attività di consulenza e di informazione.

13. La spesa derivante dalla presente deliberazione grava per il personale provinciale sul capitolo 12100 e per il personale insegnante delle scuole a carattere statale sul capitolo 31213 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso. In sede di autorizzazione delle relative prestazioni è da verificare la copertura finanziaria delle stesse.

 
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