Allegato Ambito di applicazione
L'applicazione dei presenti criteri riguarda la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono le seguenti finalità:a) divulgazione della conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata allo scopo di favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata;
b) organizzazione di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Beneficiari2.1 Beneficiari delle misure di contribuzione sono solo quegli enti ed organizzazioni che si prefiggono quale compito istituzionale le finalità di cui al punto 1.2.2 Nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 13/1998 viene determinato l'importo a disposizione della Ripartizione edilizia abitativa agevolata per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. 3. Iniziative ammissibili3.1 Sono ammesse al contributo le seguenti attività:a) attività di durata annuale;
b) singoli progetti.
4. Spese ammissibili e misura delle agevolazioni4.1 Per il finanziamento dell'attività che si protrae per tutto l'anno spetta un contributo fino al 40 per cento delle seguenti spese:a) i costi per il personale dipendente ed i collaboratori autonomi;
b) i costi per l'affitto della sede principale;
L'importo massimo concedibile per ente ed organizzazione non può superare € 35.000,00 per l'anno di riferimento.4.2 In aggiunta al suddetto contributo può essere concesso un ulteriore importo fino ad un massimo di € 25,00 per ciascuna delle seguenti domande:domande di agevolazione edilizia,
domande di sussidio casa,
domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione e
domande per l'assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata
che, nell'anno solare precedente, sono state presentate dall'ente ed organizzazione richiedente, presso la Ripartizione edilizia abitativa, l'Istituto per l'edilizia sociale ed i singoli comuni. Per dimostrare che la domanda presentata è stata assistita dall'ente ed associazione, deve essere apportata una nota sul modulo di richiesta.L'importo massimo concedibile per ente ed associazione non può superare € 40.000,00 per l'anno di riferimento.4.3 Per quanto riguarda il finanziamento di singoli progetti può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle seguenti spese:a) onorari per relatori e moderatori di corsi, seminari, convegni e congressi;
b) l'affitto di sale per corsi, seminari, convegni e congressi;
c) spese di organizzazione e mass-media strettamente connesse al singolo progetto;
d) compensi ad incaricati di studi e ricerche in materia di edilizia abitativa, sovvenzionata, agevolata e convenzionata;
e) spese per la pubblicazione di riviste ed opuscoli specializzati.
4.4 L'importo massimo concedibile per ogni progetto di cui al punto 4.3 non può essere superiore a € 20.000,00. 5. Presentazione delle domande5.1 Le domande relative al finanziamento di un programma annuale devono essere presentate a pena di decadenza entro il 31 marzo; quelle relative al finanziamento di singoli progetti devono essere presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno. Per la tempestiva presentazione delle domande fa fede la data del timbro del protocollo in entrata dell'amministrazione provinciale o se spedita per posta la data del timbro dell'Ufficio postale di accettazione.5.2 Le domande relative al finanziamento di singoli progetti devono essere presentate in ogni caso prima dello svolgimento del progetto.5.3 Enti ed organizzazioni di nuova costituzione possono essere ammessi ai contributi ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera M) della l.p. 13/98, se hanno svolto almeno un anno di attività nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.5.4 Le domande incomplete o non completate entro i termini comunicati all'interessato da parte del responsabile del procedimento vengono respinte. 6. Forma della domanda6.1 Le domande devono essere redatte su carta bollata.6.2 Alle domande per contributi sull'attività annuale devono essere allegati i seguenti documenti:a) resoconto dettagliato dell'attività dell'anno precedente;
b) relazione descrittiva dell'attività prevista nell'anno di presentazione della domanda;
c) rendiconto/bilancio dell'anno precedente;
d) elenco del personale dipendente e dei collaboratori autonomi che sono addetti allo svolgimento del servizio di informazione e consulenza. Per i collaboratori autonomi deve essere allegato il contratto relativo all'incarico ottenuto;
e) elenco nominativo relativo alle domande di agevolazione edilizia, sussidio casa, di assegnazione di abitazioni in locazione o di assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata che l'ente ed organizzazione, nell'anno solare precedente, ha assistito e presentato presso la Ripartizione edilizia abitativa agevolata, l'Istituto per l'edilizia sociale ed i singoli comuni;
f) dichiarazione relativa a finanziamenti da parte di terzi in cui indicare se per la domanda in questione sono già stati concessi contributi o se sono state presentate domande di contributo per la stessa iniziativa a codesta o ad altre Amministrazioni;
g) dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA
h) dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;
i) atto costitutivo e statuto dell'ente ed organizzazione, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche.
6.3 Alle domande per singoli progetti vanno allegati i seguenti documenti:a) relazione sull'iniziativa prevista;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento;
d) dichiarazione relativa a finanziamenti da parte di terzi in cui indicare se per la domanda in questione sono già stati concessi dei contributi o se sono state presentate domande di contributo per la stessa iniziativa a codesta o ad altre Amministrazioni;
e) dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA;
f) dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;
g) atto costitutivo e statuto dell'ente ed organizzazione, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche.
6.4 Le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto devono essere comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.6.5 La documentazione allegata alla domanda deve consentire l`individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda medesima.6.6 L'Amministrazione provinciale è autorizzata a richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di consentire un più preciso accertamento delle singole fattispecie. 7. Istruttorie delle domande ed approvazione dei contributi7.1 Le domande sono approvate periodicamente nell'ordine cronologico pervenuto all'ufficio; singoli progetti riconosciuti urgenti possono essere approvati con priorità.7.2 La valutazione delle iniziative avviene considerando i seguenti criteri:a) qualità e valore didattico-scientifico;
b) capacità d'incidenza sull'opinione pubblica residente sul territorio provinciale;
c) congruità della spesa;
d) il grado di divulgazione dei provvedimenti in materia di edilizia agevolata ai sensi della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, che può essere accertato in base alle domande di agevolazione edilizia, sussidio casa, assegnazione di abitazioni in locazione ed assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata presentate.
7.3 In base all'art. 4/bis del 1° Regolamento di esecuzione alla l.p. n. 13/98 la spesa ammessa va arrotondata all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 8. Liquidazione delle agevolazioni8.1 La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l'assunzione del provvedimento di approvazione nonché dietro presentazione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata. Tale documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e soggetti stessi (art. 2, comma 1 della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo vigente).8.2 La documentazione di spesa deve riferirsi all'anno in cui è stato richiesto il finanziamento.8.3 Il contributo può essere erogato al massimo in due rate, se viene fornita la relativa documentazione di spesa. Tale documentazione deve pervenire, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'impegno di spesa conseguente al decreto assessorile di ammissione 9. Revoca e riduzione delle agevolazioni9.1 L'agevolazione viene revocata totalmente in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa all'agevolazione.9.2 In caso di utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, l'agevolazione viene revocata. Con il provvedimento di revoca si dispone anche ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo vigente.9.3 L'agevolazione viene corrispondentemente ridotta qualora la spesa sostenuta sia inferiore a quella preventivata. 10. Controlli10.1 La regolare esecuzione delle iniziative ammesse all'agevolazione è sottoposta a controlli a campione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 4006 del 04.11.2002, modificata con delibera della Giunta provinciale n. 3475 del 27.09.2004.11. Validità11.1 I presenti criteri valgono per le domande presentate a partire dall'01.01.2006.11.2 Per quanto riguarda la disposizione relativa alla nota sul modulo, di cui al precedente punto 4.2, questa entra in vigore solo dopo la pubblicazione della presente deliberazione.Al fine del calcolo del contributo di cui al punto 4.2 per l'anno 2006, il numero delle domande assistite e presentate nel corso dell'anno 2005 deve essere comprovato mediante autocertificazione dai competenti organi dell'ente ed organizzazione.