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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 1074 del 02.04.2002
Edilizia abitativa agevolata - Articolo 103 legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nella sua versione attuale - Determinazione dei criteri per l'ammissione alle case-albergo per lavoratori

Allegato

Edilizia abitativa agevolata - Articolo 103 legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nella sua versione attuale – Determinazione dei criteri per l'ammissione alle case-albergo per lavoratori

 

Art. 1

Case-albergo per lavoratori

1. Sono considerate case-albergo per lavoratori ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le strutture alloggiative rivolte all'ospitalità temporanea dei lavoratori di cui all'articolo 2.
2. La permanenza nelle case-albergo per lavoratori non può eccedere i 5 anni.
3. Le case-albergo sono destinate ad ospitare lavoratori cittadini italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea, di altri Stati o apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano per motivi diversi dal turismo e temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative.
 

Art. 2

Definizione di lavoratore

1. Sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, quelle persone che presentano i seguenti requisiti:

a)     sono titolari di un regolare rapporto di lavoro o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo o sono iscritti nelle liste di collocamento da non più di sei mesi avendo già esercitato per un anno un regolare rapporto di lavoro in provincia di Bolzano;

b)     sono titolari di un reddito che non superi la seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Non sono detraibili le quote esenti previste per i familiari a carico.

 
2. Per i richiedenti che per l'anno precedente alla presentazione della domanda non possono presentare redditi, la capacità economica viene desunta dall'applicazione dei seguenti parametri:

a)     se al momento della presentazione della domanda il richiedente esercita attività di lavoro dipendente, il reddito viene calcolato in applicazione del contratto collettivo vigente per la categoria in questione o, se più alto, in base agli importi risultanti dalla busta paga;

b)     se al momento della presentazione della domanda il richiedente esercita attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello che risulta dall'applicazione del contratto collettivo vigente per il mestiere in questione.

Art. 3

Gestione delle case-albergo

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 17 dicembre 1998, n. 13, la gestione delle case-albergo per lavoratori può essere esercitata direttamente dall'IPES.
2. Su richiesta, la Giunta provinciale può autorizzare l'IPES ad affidare la gestione delle case-albergo ad amministrazioni o associazioni interessate che dimostrino comprovata esperienza in tale settore. Nella relativa convenzione sono disciplinati i rapporti finanziari tra l'IPES e l'amministrazione o associazione.
3. L'ente che gestisce la casa-albergo per lavoratori redige il regolamento interno in osservanza dei criteri fissati dalla presente delibera.
4. Il regolamento di cui al comma 3 va comunicato all'IPES che ne accerta la conformità ai criteri contenuti nella presente delibera.
 

Art. 4

Tipo di ospitalità

1. In attesa del reperimento di un alloggio definitivo adeguato, le case-albergo provvedono ad offrire ai lavoratori di cui all'articolo 2 una sistemazione dignitosa e a pagamento prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori ivi assegnati.
2. In aggiunta alle esigenze di cui al comma 1, possono essere offerti adeguati locali destinati all'offerta di servizi sociali e culturali anche al fine di favorire l'apprendimento delle lingue parlate sul territorio provinciale.
 

Art. 5

Termine di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione corredate della documentazione di cui all'articolo 2 possono essere presentate all'IPES nel corso di tutto l'anno.
2. Le domande di cui al comma 1 possono essere anche presentate nel corso di tutto l´anno alle amministrazioni o alle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1. In tal caso, le domande devono essere trasmesse all'IPES entro 20 giorni dal loro ricevimento.
 

Art. 6

Criteri di preferenza

1. L'ammissione alle case-albergo per lavoratori è subordinata alla valutazione dei seguenti criteri:

a)     ammontare del reddito percepito;

b)     durata del rapporto di lavoro nell'ambito della Provincia di Bolzano;

c)     decorso del periodo massimo di permanenza presso i centri di prima accoglienza operanti sul territorio provinciale;

d)     sussistenza di cause di invalidità.

2. Nella valutazione dei criteri di cui al comma 1, si applica il punteggio nel modo seguente:

a)     nella valutazione del criterio di cui alla lettera a), trova applicazione la norma di cui all'articolo 6 del secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 15 settembre 1999, n. 51;

b)     nella valutazione del criterio di cui alla lettera b), viene assegnato un punto per anno di lavoro nell'ambito della Provincia di Bolzano;

c)     nella valutazione del criterio di cui alla lettera d), trova applicazione la norma di cui all'articolo 18 del primo regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 15 luglio 1999, n. 42.

3. A parità di punteggio, è preferito quel concorrente che comprova una maggiore durata del rapporto di lavoro in provincia di Bolzano; in subordine, quel concorrente che dispone del minore reddito; in ulteriore subordine hanno la precedenza quei richiedenti che hanno il posto di lavoro nell'ambito di competenza dell'amministrazione comprensoriale nella quale si trova la casa-albergo.
 

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. L´IPES provvede alla formazione della graduatoria con l'indicazione del punteggio raggiunto dal lavoratore. Tale graduatoria viene aggiornata ogni anno sulla base delle domande presentate o confermate nel corso dell'anno precedente. La graduatoria resta in vigore fino alla data di approvazione di quella successiva.
2. Nelle more della formazione della nuova graduatoria aggiornata, esaurita la precedente graduatoria, i posti che si rendessero disponibili, possono essere assegnati secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande ai lavoratori che dispongono dei requisiti di cui all'articolo 2.
 

Art. 8

Contratto di locazione

1. L'assegnazione del posto letto è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di un contratto di locazione con l'IPES.
2. Il contratto di locazione di cui al comma precedente è sottoposto alle regole (diritti, doveri, durata) dei contratti di locazione IPES.
3. Qualora al tempo della presentazione della domanda per ottenere il posto letto nella casa-albergo l'avente diritto al posto letto disponga di un contratto di locazione avente per oggetto altra sistemazione abitativa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto il posto letto nella casa-albergo l'avente diritto deve dichiarare con autocertificazione di avere già disdetto il contratto di locazione relativo all'abitazione precedente.
 

Art. 9

Assegnazione del posto

1. All'atto della assegnazione del posto letto disponibile presso la casa-albergo, il lavoratore è tenuto a versare alla direzione della medesima la somma corrispondente a tre mensilità del canone di locazione a titolo di cauzione.
2. L'ammontare del canone mensile è fissato dall'IPES in considerazione del canone provinciale di cui all'articolo 7, comma 3 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13. Qualora l'immobile dato in locazione sia completamente arredato, il canone mensile può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
3. La quota mensile per il singolo lavoratore risulta dalla divisione del canone provinciale mensile per il numero dei letti disponibili.
4. Nella quota mensile di cui al comma 3 non è compreso il rimborso delle spese per i servizi di cui all'articolo 114 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13.
5. Il contributo alle spese di cui al comma 4 posto a carico del singolo lavoratore, risulta dall'ammontare complessivo delle spese diviso per il numero dei letti disponibili.
 

Art. 10

Diritto al posto

1. Il posto letto viene assegnato al lavoratore di cui all'articolo 2 per la durata di un anno.
2. L'alloggiamento viene prorogato in considerazione della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e della disposizione di cui all'articolo 11.
3. L'alloggiamento del lavoratore nella casa-albergo non può comunque superare il numero di 5 anni previsto dall'articolo 1, comma 2.
4. Il posto letto assegnato è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammessa ospitalità di persone esterne alla casa-albergo benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore.
5. Persone esterne alla casa-albergo possono essere ammesse nelle sale o negli ambienti comuni solo previa autorizzazione della direzione della casa-albergo ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2.
 

Art. 11

Controlli

1. Il regolamento interno della casa-albergo fissa i tempi e i modi del controllo in ordine alla capacità da parte del lavoratore di reperire in altra maniera un alloggio adeguato in via definitiva.
 

Art. 12

Revoca dell´assegnazione

1. Costituiscono causa di revoca dall'assegnazione del posto nella casa-albergo:

a)     la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

b)     l'abuso di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcooliche che si riveli molesto per gli altri ospiti della casa-albergo qualora, in entrambi i casi, sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione della casa-albergo;

c)     la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti comprovati da comunicazione scritta dell'autorità di polizia giudiziaria;

d)     la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;

e)     la morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità del canone di locazione;

f)     la revoca del permesso di soggiorno;

g)     il mancato svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sei mesi;

h)     il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) per la durata di un anno; per gravi ragioni tale limite di reddito può essere superato per due anni consecutivi;

i)     l'assenza non preliminarmente comunicata e non motivata per oltre 30 giorni l'anno;

l)     il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2 dei criteri;

m)     la cessione del posto letto a terzi;

n)     l'aggressione ad altri ospiti dopo due intimazioni scritte a non tenere tale condotta;

o)     l'uso dell'alloggio per scopi illeciti ed immorali;

p)     la commissione di abusi nel godimento dell'alloggio;

q)     il comportamento ingiurioso nei confronti del personale IPES o del personale addetto alla custodia delle strutture dopo due intimazioni scritte;

r)     l'ospitalità di persone esterne alla casa-albergo benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore.

2. La revoca dell'assegnazione viene disposta dal Presidente dell'IPES con proprio decreto e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
3. Il Presidente dell'IPES può concedere un termine non superiore ad un mese per il rilascio dell'abitazione.
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