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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Alloggi di servizio - fissazione del canone di concessione con riferimento al fabbisogno della famiglia ai sensi dell'articolo 27 del contratto di comparto per il personale provinciale dell'08.05.1997

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1. La superficie abitativa corrispondente al fabbisogno abitativo negli alloggi di servizio ai sensi dell'art. 27 del contratto di comparto per il personale provinciale dell'08.05.1997 viene determinata ai fini del calcolo del canone di concessione come segue:

- famiglia composta da fina a cinque persone: 110 m²

- ulteriori 15 m² per ogni ulteriore membro di famiglia.

2. Il canone di concessione viene determinato secondo il 1° punto della presente deliberazione soltanto nei casi, in cui la superficie abitativa effettiva dell'alloggio di servizio sia superiore ai limiti massimi sopra indicati e non sia possibile procedere alla riduzione rispettivamente alla delimitazione dei vani; inoltre, da quanto sopra non deriva il diritto all'assegnazione di un nuovo alloggio di servizio la cui superficie corrisponda al tale calcolo, nei casi in cui l'effettiva superficie abitativa non raggiungi i limiti massimi stabiliti nel 1° punto della presente deliberazione.

3. Per oneri accessori vale la seguente disciplina:

a) gli oneri accessori per la corrente di casa sono sempre a carico del concessionario;

b) gli oneri accessori per riscaldamento (incluso il riscaldamento elettrico), per l'acqua calda, per l'acqua potabile, per l'acqua di scarico, per lo smaltimento dei rifiuti, ed altri sono interamente a carico del concessionario qualora il relativo importo può essere determinato sulla base di relativi contatori e sulla base di tasse distintamente determinate;

c)      gli oneri accessori di cui alla lettera b) vengono determinati in modo forfetario nella misura dell'importo mensile di lire 1.500.- per m² qualora non risultano installati appositi contatori. L'importo forfetizzato viene riferito alla superficie abitativa, per la quale viene calcolato il canone di concessione, e va interamente a carico del concessionario.

4. Qualora gli oneri accessori di cui alla lettera b) vengono accertati solamente in parte con contatori e sulla base di tasse distintamente determinate, va a carico del concessionario per i rimanenti oneri accessori la differenza tra l'importo derivante dal calcolo di cui alla lettera c), riferito alla superficie abitativa, per la quale viene calcolato il canone di concessione – e gli oneri accessori accertati ai sensi della lettera b) del punto 3.

5. Per gli alloggi di servizio soggetti al vincolo dei beni culturali i predetti oneri accessori vengono ridotti, indipendentemente se accertati mediante contatori o forfetizzati, tenuto conto delle caratteristiche dell'edificio per l'importo da determinarsi equamente da parte dell'Ufficio manutenzioni.