Allegato Criteri relativi all'assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) a persone appartenenti a particolari categorie sociali e alle persone anziane Art. 1
Persone appartenenti a particolari categorie sociali
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono considerate persone appartenenti a particolari categorie sociali: a) I soggetti portatori di handicap ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche; si tratta di persone la cui autonomia, a causa di una minorazione o malattia, è pregiudicata in modo permanente e tale da rendere necessaria un'assistenza, che può essere prestata attraverso il servizio di assistenza domiciliare o altre forme aperte di assistenza ai sensi delle vigenti leggi provinciali;
b) i malati da dipendenza (da droghe, da alcool e da medicinali) ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono curate nelle strutture di assistenza socio-sanitaria delle Unità sanitarie locali e che, una volta riabilitate, ai fini di una duratura integrazione sociale necessitano di un'abitazione che non sono in grado di prendere in locazione o acquistare sul libero mercato;
c) le persone socialmente deviate ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, e successive modifiche, e gli ex detenuti che non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato;
d) le persone che, a causa di particolari circostanze familiari, psicologiche, sociali e sanitarie, si trovano in condizioni di emergenza sociale non essendo in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato;
e) le persone anziane nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione per finita locazione; devono avere un'età di almeno 65 anni;
f) le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in apposita struttura, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato;
g) le persone cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico a norma delle disposizioni vigenti; essi devono aver svolto l'intera procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico in Provincia di Bolzano e devono aver soggiornato regolarmente durante tutta la durata della rispettiva procedura nella provincia.
2. I richiedenti che ricadono nelle categorie di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione solo se non possono più essere alloggiati nelle strutture dei servizi sociali ai sensi delle disposizioni vigenti. Art. 2
Presentazione delle domande
1. La domanda relativa all'assegnazione dell'abitazione, redatta dal richiedente personalmente o da persona legalmente autorizzata, deve essere inoltrata all'IPES. La domanda deve essere presentata su un modulo predisposto dall'IPES. In tale domanda devono essere indicate le circostanze da cui risulta il disagio sociale di cui all'articolo 1 dei presenti criteri. 2. Qualora si tratti di richiedenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), dei presenti criteri, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dei servizi sociali dalla quale risulti che i richiedenti sono assistiti dagli stessi. 3. Nel modulo di cui al comma 1 il richiedente rende la dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione dell'IPES a particolari categorie sociali e l'insussistenza di cause di esclusione. Art. 3
Termine di presentazione delle domande
1. La domanda deve essere presentata all'IPES entro il termine di cui all'articolo 99, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 2. Qualora sussistano ragioni di urgente e indifferibile necessità si prescinde dal termine di presentazione. Sussiste necessità urgente e indifferibile quando il richiedente perda la disponibilità dell'abitazione per cause a lui non imputabili dopo la scadenza del termine di cui al comma 1. Art. 4
Luogo di assegnazione
1. Il Presidente dell'IPES può disporre l'assegnazione di abitazioni anche in deroga al requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune ove si trova l'abitazione oggetto di assegnazione. 2. Qualora si tratti di persone che necessitano di assistenza sociale e medica, devono essere possibilmente assegnate abitazioni che si trovano nelle vicinanze dei corrispondenti servizi. Art. 5
Valutazione delle domande
1. Relativamente alle domande presentate, l'IPES predispone una graduatoria considerati i criteri di preferenza adottati per l'assegnazione delle abitazioni in locazione dell'IPES. 2. Ai fini della predisposizione della graduatoria, il numero dei figli di età inferiore agli anni 14 è applicato quale ulteriore criterio di preferenza attribuendo per ciascun figlio 1 punto. 3. Per i richiedenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), dei presenti criteri l'IPES può richiedere un parere dei servizi sociali territorialmente competenti, dal quale risulti che il richiedente è in grado di abitare da solo. 4. Se si tratta di richiedenti con figli minori i quali, in base alla particolare situazione familiare, presumibilmente per lungo tempo non sono in grado di procurarsi un'abitazione, può essere richiesto un parere del Tribunale per i minorenni. Art. 6
Criteri per l'assegnazione
1. In deroga all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le persone di cui all'articolo 1 dei presenti criteri possono fruire dell'assegnazione delle abitazioni dell'IPES solo se il loro reddito non supera la prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. In caso di persone handicappate in situazione di riconosciuta gravità si applica il limite massimo di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 2. In caso di richiedenti provvisoriamente alloggiati in comunità o in abitazioni protette che essi devono lasciare libere, si può derogare al limite massimo di reddito di cui al comma 1. 3. In caso di richiedenti alloggiati in comunità o in abitazioni protette, si può prescindere dall'applicazione della norma di cui all'articolo 46, comma 2, (abitazioni di proprietà dei genitori, suoceri o figli) e da quella di cui all'articolo 47, comma 3, (patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 4. In caso di alloggiamento in comunità o in abitazione protetta si può prescindere dall'applicazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, (proprietà di un'abitazione) qualora sia garantito che l'abitazione di cui il richiedente dispone venga concessa in locazione all'IPES, sempre che questo abbia interesse a prenderla in locazione. 5. Per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), dei presenti criteri non si applica la causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, se per comprovati motivi l'abitazione non può essere adeguata alle prescrizioni concernente il superamento delle barriere architettoniche. Affinché la famiglia della persona di cui all'articolo 1, lettera b), dei presenti criteri possa ottenere l'assegnazione dell'abitazione dell'IPES in locazione, essa deve cedere l'abitazione non adeguata in locazione all'IPES, sempre che questo abbia interesse a prenderla in locazione. 6. Alle persone di cui all'articolo 1 dei presenti criteri sono da assegnare in primo luogo le abitazioni di nuova costruzione previste a tal fine nel programma di costruzione dell'IPES. Qualora tuttavia, in considerazione dell'urgente necessità, fosse necessario alloggiare i richiedenti in abitazioni di vecchia costruzione resesi libere, il corrispondente numero di abitazioni viene detratto dal programma di costruzione relativo alle persone di cui all'articolo 1 dei presenti criteri e aggiunto al programma di costruzione per la generalità dei richiedenti. 7. Qualora al momento del decesso dell'assegnatario convivano con lui persone che abbiano diritto alla successione nel contratto di locazione e si tratti di un'abitazione arredata per le particolari esigenze dei portatori di handicap, l'IPES è tenuto ad assegnare a queste persone altra abitazione adeguata. L'abitazione deve essere resa libera entro il termine fissato dal Presidente dell'IPES, al fine di poterla destinare allo scopo originario. Art. 7
Precedenza nell'assegnazione di abitazioni
1. Le abitazioni riservate agli appartenenti alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza nel caso previsto dall'articolo 102, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata. 2. Oltre ai casi di cui al punto 1, le abitazioni riservate alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza quando: a) la procedura per il rilascio dell'abitazione venga attuata anche per motivi diversi da quelli indicati nell'articolo 102, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata;
b) i motivi per i quali viene attuata la procedura per il rilascio dell'abitazione non siano imputabili al richiedente;
c) sussista un particolare stato di necessità;
d) sussista una urgente e indifferibile necessità dell'assegnazione di un'abitazione.
3. Possono essere oggetto dell'assegnazione con precedenza solo quelle abitazioni che vengono destinate dal Consiglio di amministrazione a tale scopo. Per i casi di assegnazione con precedenza delle abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) di cui al comma 2 é richiesta la previa autorizzazione della Giunta provinciale.