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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011 e delibera n. 374 del 12.03.2012)

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Articolo 5
Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo di cui all'art. 1 consiste nella totalità del reddito personale assoggettabile I.R.PE.F. del richiedente, al lordo degli oneri deducibili, anche se soggetto a tassazione separata o se tassato alla fonte.

2. Ai fini della concessione della pensione integrata vengono considerati reddito rilevante del richiedente anche la pensione per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, e gli assegni integrativi per ciechi civili, corrisposti ai sensi della L.P. 46/78.

3. Il reddito di riferimento è quello conseguito dal richiedente nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

4. Il suddetto reddito è rapportato ai limiti di reddito di cui al comma 2 dell'art. 1, validi con riferimento all'anno della domanda;