1. Fermo restando il diritto alla pensione di cui alla L.P. n. 46/78 e le relative direttive di cui ai precedenti articoli 1,2 e 3, gli invalidi civili assoluti, i ciechi civili assoluti e i sordomuti che hanno compiuto il 60° anno di età, nonché i ciechi civili con residuo che hanno compiuto il 70° anno di età, hanno diritto alla concessione dell'incremento della pensione (di seguito "pensione incrementata”), fino al raggiungimento dell'importo mensile di 535,95 euro, a condizione che non vengano superati i seguenti limiti di reddito annuo, comprensivo della pensione di cui alla L.P. 46/78:
- euro 8.020,61 per il solo richiedente,
- euro 13.597,61 cumulati con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;
2. La pensione integrata è in in ogni caso concessa in misura tale da non comportare il superamento dei suddetti limiti di reddito annuo.
3. Per gli anni successivi al 2004 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengono aggiornati con delibera della Giunta Provinciale;