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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011 e delibera n. 374 del 12.03.2012)

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Articolo 4
Requisiti generali

1. Fermo restando il diritto alla pensione di cui alla L.P. n. 46/78 e le relative direttive di cui ai precedenti articoli 1,2 e 3, gli invalidi civili assoluti, i ciechi civili assoluti e i sordomuti che hanno compiuto il 60° anno di età, nonché i ciechi civili con residuo che hanno compiuto il 70° anno di età, hanno diritto alla concessione dell'incremento della pensione (di seguito "pensione incrementata”), fino al raggiungimento dell'importo mensile di 535,95 euro, a condizione che non vengano superati i seguenti limiti di reddito annuo, comprensivo della pensione di cui alla L.P. 46/78:

- euro 8.020,61 per il solo richiedente,

- euro 13.597,61 cumulati con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;

2. La pensione integrata è in in ogni caso concessa in misura tale da non comportare il superamento dei suddetti limiti di reddito annuo.

3. Per gli anni successivi al 2004 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengono aggiornati con delibera della Giunta Provinciale;