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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 5941 del 30.12.1999
Determinazione del trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza (modificato con delibera n. 194 del 7.2.2000 e delibera n. 1643 del 15.5.2000)

....omissis....

1.     La propria deliberazione n. 5717 del 25.11.1996 viene revocata.

 

2.     Il trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza viene determinato a partire dal 1.1.2000 come segue:

 

a)     Servizio attivo di 8 ore:

per la sostituzione di un dirigente di II° livello dirigenziale, direttore sanitario o dirigente sanitario,

come medico di consulenza (in possesso della rispettiva specializzazione);

Lire 914.128 lorde (Lire 114.266 lorde all'ora);

 

b)     servizio di 8 ore:

per la sostituzione di un dirigente di I° livello, fascia A (ex-aiuto)

come medico di consulenza (non in possesso della rispettiva specializzazione);

Lire 712.820 lorde (Lire 89.102 lorde all'ora);

 

c)     servizio attivo di 8 ore:

per la sostituzione di un dirigente di I° livello dirigenziale, fascia B (ex-assistente)

Lire 560.118 lorde (Lire 70.015 lorde all'ora);

 

d)     servizio di pronta disponibilità:

al personale medico di consulenza e supplenza messo a disposizione tramite apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e al personale medico di consulenza e supplenza con contratto d'opera o rapporto di lavoro di diritto privato, che presta l'attività di pronta disponibilità rimanendo entro le mura dell'ospedale, per un'ora spetta un quarto dell'onorario spettante per un ora di servizio attivo,

al personale medico di consulenza e supplenza con contratto d'opera o rapporto di lavoro di diritto privato, che presta l'attività di pronta disponibilità fuori alle mura dell'ospedale, spetta un'indennità pari a quella prevista per il personale delle aziende speciali unità sanitarie locali.

 

3.     La regolamentazione di cui al punto precedente viene applicata altresì alle convenzioni di consulenza previste dall'accordo di lavoro per i dipendenti delle Aziende speciali Unità sanitarie locali.

 

4.     Di prendere atto che gli importi previsti al punto 2 sono a carico delle rispettive Aziende speciali UU.SS.LL., e che pertanto la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

 

5.     La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige.