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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 3406 del 13.08.1999
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per soggiorni formativi fuori provincia ( L.P. del 10.07.1996, n. 15)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi per soggiorni formativi fuori provincia

 

1. Ambito di applicazione

Sono ammesse alla contribuzione tutte le persone residenti in provincia da almeno un anno e che per motivi di formazione o aggiornamento professionale si rechino in altra provincia o all'estero.
Verranno considerate tutte le spese strettamente collegate con il soggiorno formativo e che sono da considerarsi necessarie ed eque in relazione al programma formativo, come in particolare le tasse d'iscrizione, le spese di viaggio, il costo per vitto ed alloggio, spese per l'acquisto di libri e materiale didattico. Nei casi in cui il richiedente viaggi con il proprio veicolo vengono applicate le norme concernenti il rimborso delle spese di viaggio dei dipendenti provinciali per quanto riguarda la valutazione delle spese.
 

2. Criteri di valutazione e di commisurazione del contributo

I contributi sono da stabilire in modo che coprano una quota non inferiore al 20 % e non superiore all'80 %  della spesa ritenuta necessaria ed equa.
Nella determinazione dell'ammontare si tiene conto in particolare:

a) della condizione patrimoniale e di reddito dell'interessato e del suo coniuge rispettivamente dei suoi genitori;

b) della rilevanza che il risultato formativo assume per gli interessi economici, culturali o sociali della provincia.

Non si tiene conto del reddito e del patrimonio dei genitori per coloro che alla data di presentazione della domanda siano coniugati o orfani di entrambi i genitori, che abbiano figli propri o che abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita della durata non inferiore di tre anni con un reddito medio annuo di almeno Lire 20.000.000.
La condizione patrimoniale e di reddito è giudicata sulla base die criteri 1999/2000 ai sensi della delibera della Giunta Provinciale del 16.04.1999, n. 1529, punti I (determinazione del reddito), II (determinazione del reddito in considerazione del patrimonio) e III (quote esenti). Nessun contributo spetta a chi supera il limite massimo di reddito od di patrimonio posto per l'assistenza scolastica.
L'interesse economico, culturale od sociale della provincia di cui alla lettera b) è valutato, a sua propria discrezione, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 9 della legge provinciale del 10.07.1996, n. 15, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato in merito all'iniziativa ed agli obiettivi formativi. La sussistenza di un siffatto interesse minimo è condizione inderogabile per la concessione del contributo.
 

3. Procedimento

La domanda indirizzata alla Ripartizione Artigianato deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa nonché degli obiettivi formativi e professionali perseguiti dall'interessato e va corredata:

a) di una distinta dettagliata delle spese;

b) delle indicazioni concernenti la situazione patrimoniale e di reddito dell'interessato e del suo coniuge rispettivamente dei suoi genitori.

La Ripartizione Artigianato esamina la domanda e la sottopone alla Commissione consultiva, la quale dà un parere sull'ammontare del contributo.
A conclusione dell'iniziativa formativa l'interessato produce alla Ripartizione competente la necessaria documentazione su risultato formativo nonché sulla spesa complessivamente sostenuta. Tale documentazione assieme al parere della Commissione consultiva costituisce la base per l'atto di concessione del contributo nonché per la sua successiva liquidazione.
La Commissione consultiva ha la facoltà di ridurre il contributo o di revocarlo per intero qualora l'obiettivo formativo, per motivi imputabili all'interessato, sia stato raggiunto solo parzialmente o addirittura non raggiunto.
La domanda di contributo, in via eccezionale, può essere presentata anche a sei mesi dalla conclusione dell'iniziativa formativa qualora la tardiva presentazione viene motivata con argomenti plausibili.
 

4. Esame delle domande

La Commissione consultiva compie un esame di merito delle domande e si esprime sul loro accoglimento o non, nonché sull'ammontare del contributo. Il parere della Commissione viene comunicato direttamente all'interessato.
In sede di esame della domanda la Commissione consultiva verifica inoltre se vi esistono in provincia delle offerte formative che per qualità e contenuto siano corrispondenti a quella oggetto della domanda. Nell'ipotesi di offerte corrispondenti il contributo viene negato. Ove invece esistessero delle offerte non pienamente corrispondenti ma comunque assimilabili, di ciò si tiene conto nella determinazione dell'ammontare del contributo.
La Commissione consultiva è convocata periodicamente dal suo presidente che a sua volta fissa la data di convocazione in maniera tale che nessuna domanda rimanga inevasa per oltre 60 giorni.
 

5. Norma di transizione

Per quanto riguarda le domande presentate prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri viene valutata la situazione patrimoniale e di reddito dell'interessato al momento della presentazione della domanda.
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