Sentenza 15 maggio 2001, n. 111; Pres. Widmair - Est. Mosna
Non sussiste nullità del ricorso per mancanza di indicazione degli estremi dell'atto amministrativo che si vuole impugnare, se questo viene individuato nel ricorso stesso mediante altri elementi che permettono di risalire con certezza al provvedimento oggetto di gravame.
L'art. 3 L.P. 10 novembre 1993 n. 22 introduce la possibilità, entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, di coprire posti negli organici delle varie posizioni funzionali di psicologo delle U.S.L., anche con cittadini italiani che pur non essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 69 del decreto 30 gennaio 1982 del Ministero della Sanità, abbiano conseguito presso Università austriache il grado accademico di ”doctor philosophiae” con indirizzo di studio in psicologia. Pertanto tali laureati, unicamente nel periodo transitorio di un quinquennio, sono ammessi ai concorsi pubblici banditi in provincia di Bolzano anche se non in possesso dei requisiti di cui al citato D.M., tra i quali il conseguimento del diploma di laurea in psicologia e l'iscrizione all'apposito albo professionale.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L.P. 10 novembre 1993 n. 22, per contrasto con i principi fondamentali dettati dalla L. 18 febbraio 1989 n. 56, che avrebbe natura di legge cornice a cui la legislazione provinciale dovrebbe far riferimento senza possibilità di deroga. Infatti, la deroga prevista dall'art. 3 citato – nel consentire, per il limitato periodo di cinque anni, la partecipazione a concorsi pubblici nelle U.S.L. per i profili professionali di psicologo non solo ai candidati in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 gennaio 1982, ma anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito in Austria il titolo accademico di ”doctor philosophiae” con indirizzo di studio in psicologia – trova la sua razionale e logica giustificazione nella situazione del tutto particolare esistente in provincia di Bolzano, nella quale tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di usare nei rapporti con i cittadini la lingua italiana o tedesca o, nei casi previsti dalla legge, anche quella ladina. Trattasi quindi di norma eccezionale emanata dal legislatore provinciale con efficacia temporale limitata, allo scopo di fronteggiare una situazione eccezionale e del tutto contingente.
Il soggetto che interviene nel giudizio ad adjuvandum, poiché non è titolare di una propria autonoma posizione giuridica diversa da quella del ricorrente, non ha facoltà di proporre autonomi motivi di censura degli atti impugnati, ma deve limitarsi a trattare, ed eventualmente a precisare ed approfondire, le doglianze formulate dal ricorrente.