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In vigore al: 11/09/2012

Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 23.12.1998
Imposta speciale per le volturazioni catastali

Sentenza (14 dicembre) 23 dicembre 1998, n. 423; Pres. Granata – Red. Capotosti
 
Ritenuto in fatto:1. La Regione Trentino Alto-Adige, con ricorso notificato il 17 settembre 1996 e depositato il successivo 25 settembre, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento alla circolare del Ministero delle finanze 189/T del 19 luglio 1996, pervenuta all'Assessorato per il libro fondiario ed il catasto il 30 luglio 1996, avente ad oggetto "chiarimenti ed istruzioni” concernenti il provvedimento previsto dall'art. 10 del decreto- legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. La ricorrente premette che i commi 13 e 14 dell'art. 10 del d. l. n. 232 del 1996 hanno sostituito la tabella dei tributi speciali catastali allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 e ne hanno affidato la riscossione "agli uffici del dipartimento del territorio”. Il tributo speciale per le domande di voltura, secondo l'interpretazione offerta dalla circolare, dovrebbe essere corrisposto per qualsiasi volturazione catastale concernente non solo il catasto urbano e quello terreni, ma anche il catasto fondiario vigente nel territorio di essa ricorrente.
La Regione Trentino Alto-Adige sostiene che le direttive della circolare, in parte qua, ledono sia le proprie attribuzioni statutarie in materia di "ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto”, di "impianto e tenuta del libro fondiario” e di potestà impositiva (art. 4, numeri 1, 5 e 16 ed art. 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; art. 119 della Costituzione), sia le attribuzioni "in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari” e di catasto che le sono state delegate organicamente dallo Stato con le norme di attuazione statutaria (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 569). Infatti, a suo avviso, in passato proprio in considerazione della peculiarità del sistema di pubblicità immobiliare "tavolare” vigente nella regione, della correlazione tra quest'ultimo ed il catasto e delle attribuzioni riservatele nella materia, il tributo previsto per il servizio di volturazione catastale non era mai stato applicato nel territorio regionale. La previsione contenuta in tal senso nella circolare impone, invece, ai cittadini del Trentino Alto-Adige un tributo per un servizio reso dalla Regione nell'esercizio di funzioni proprie. Inoltre, in tal modo condiziona l'espletamento delle funzioni regionali al preventivo accertamento del versamento del tributo secondo le modalità fissate da un organo dello Stato ed impone la riscossione dell'imposta ad uffici che dipendono soltanto da essa ricorrente.
La Regione Trentino Alto-Adige ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della circolare impugnata.
3. Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
La difesa erariale sostiene che le leggi regionali non possono pregiudicare la potestà tributaria statale (art. 2, d.P.R. 31 luglio 1978, n. 569) e, a suo avviso, la circostanza che il tributo va applicato non per la domanda di voltura, ma "per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria” lo rende pienamente compatibile con il sistema vigente nel Trentino Alto-Adige e con le attribuzioni della Regione. In ogni caso, conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, poiché il pagamento del tributo per la voltura catastale non condiziona l'iscrizione tavolare nel libro fondiario, deve escludersi ogni interferenza tra i due adempimenti.
4. La ricorrente, in prossimità dell'udienza pubblica originariamente fissata per la discussione, ha depositato un'istanza diretta ad ottenere la "cancellazione della causa ... dal ruolo”, corredata dalla dichiarazione di adesione della Avvocatura generale dello Stato, e motivata con la considerazione che "l'interesse al ricorso verrebbe meno una volta entrata in vigore” una legge regionale, in corso di approvazione, avente ad oggetto la fissazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali.
 
Considerato in diritto: 1. Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Trentino Alto-Adige nei confronti dello Stato ha per oggetto la circolare del Ministero delle finanze del 19 luglio 1996, n. 189/T, che riguarda, tra l'altro, la competenza statale ad applicare, nella regione ricorrente, la disciplina legislativa in materia di tributi speciali catastali.
In data successiva alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, comma 149, delegava la Regione Trentino Alto-Adige a fissare tipologie e importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. A questa delega si è conformata la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1998 (Determinazione dei tributi speciali catastali), che ha riservato al Presidente della Giunta regionale il potere di determinare tipologie e importi dei tributi speciali catastali.
2. Quest'ultima legge, prevedendo la competenza regionale nella disciplina della materia della quale si occupava la circolare ministeriale impugnata, ne preclude la applicabilità, così da far venir meno l'attualità dell'interesse al ricorso - secondo quanto ipotizzato dalla stessa regione ricorrente- e da far dichiarare cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino Alto-Adige nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
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