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In vigore al: 11/09/2012

Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Svolgimento di gare automobilistiche di velocità su strade

Sentenza (25 febbraio) 10 marzo 1988 n. 277; Pres. Saja - Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano propone conflitto di attribuzione contro lo Stato per lesione della sfera di competenza definita dagli artt. 9 n. 6 e 16 comma 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto della Regione Trentino-Alto Adige) e dalle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, chiedendo l'annullamento dell'atto emanato dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano in data 16 giugno 1986 n. 7809/IV, concernente l'autorizzazione allo svolgimento della gara automobilistica di velocità in salita Appiano-Passo Mendola.
Detta corsa, che ha avuto luogo l'11 giugno 1986, è stata autorizzata anche con provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, il quale contesta la legittimità della parallela autorizzazione concessa dal Commissario del Governo, sostenendo di essere l'unico titolare del potere in questione. E ciò sulla base del combinato disposto dei citati artt. 9 n. 6 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che attribuiscono alle Province autonome una competenza legislativa secondaria ed una conseguente competenza amministrativa in materia di « spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza », e che hanno ricevuto attuazione nel d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686 (art. 1 comma 1) col trasferimento alle Province delle attribuzioni spettanti in materia agli organi centrali e periferici dello Stato. Tali attribuzioni, ex art. 5 dello stesso d.P.R., sono attualmente esercitate dal Presidente della Giunta provinciale sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale.
Ad avviso della Provincia ricorrente in detta materia andrebbe ricompreso non solo il potere di licenza attribuito al Questore in ordine agli spettacoli pubblici dall'art. 68 r.d. 18 giugno 1961 n. 773 (t.u.l.p.s.), ma anche il potere di autorizzazione delle gare automobilistiche di velocità che l'art. 9 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (codice della strada) — cui il citato art. 68 rinvia — attribuisce al Prefetto, poiché quest'ultimo potere atterrebbe, non meno del primo, alla tutela della sicurezza pubblica in ordine al particolare tipo di spettacolo pubblico rappresentato dalle gare automobilistiche. Tale tutela non sarebbe in nulla distinguibile, secondo la ricorrente, da quella dell'« ordine pubblico », cui il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano si è appellato per giustificare il permanere in capo allo Stato (ex art. 87 n. 3 dello statuto T.-A.A.) della competenza relativa all'autorizzazione delle gare automobilistiche.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Il resistente sostiene che l'autorizzazione prevista dall'art. 9 cod. strada è diretta non alla tutela della sicurezza pubblica, ma della circolazione stradale e del traffico, materia che, presupponendo una disciplina unitaria in tutto il territorio nazionale, non è stata trasferita ad alcuna Regione o Provincia autonoma. L'autorizzazione dovrebbe, quindi, essere rilasciata dal Prefetto (nella Provincia di Bolzano, dal Commissario del Governo) non nella veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, bensì di rappresentante del potere esecutivo nella Provincia, a norma dell'art. 19 r.d. 3 marzo 1934 n. 383.
 
Considerato in diritto: 1. L'oggetto del potere in contestazione va correttamente inquadrato nella materia degli spettacoli e trattenimenti pubblici.
Per tale materia l'art. 68 d.P.R. 18 giugno 1931 n. 773, mentre attribuisce, in generale, al Questore un potere autorizzatorio (comma 1), si limita a rinviare, per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche, alla disciplina espressa dalle leggi speciali (comma 2).
La normazione speciale per le gare automobilistiche risulta attualmente formulata nell'art. 9 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (codice della strada) dove si stabilisce, al secondo comma, che « per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono avere luogo ».
Il coordinamento tra le due norme induce a ritenere che per il particolare tipo di spettacolo rappresentato dalle gare automobilistiche condotte su strada ordinaria la competenza riferita dalla norma speciale al Prefetto non viene ad aggiungersi, bensì a sostituire la competenza generale attribuita al Questore, esprimendosi attraverso un potere che investe direttamente la polizia dello spettacolo e che consegue al fatto che la strada, dove si svolge la gara, viene temporaneamente sottratta alla sua destinazione ordinaria.
2. Il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle Province di Trento e di Bolzano — e conseguentemente anche alla loro competenza amministrativa — la materia degli « spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza » (art. 9 n. 6 e art. 16). A loro volta le norme di attuazione dello statuto in tema di esercizi pubblici e spettacoli pubblici, contenute nel d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, trasferiscono alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato nella materia degli spettacoli pubblici (art. 1), stabilendo altresì che, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, tali poteri vengono esercitati dai Presidenti delle Giunte provinciali (art. 5).
Ai sensi di tale disciplina risulta, dunque, evidente che anche il potere autorizzatorio assegnato al Prefetto dall'art. 9 comma 2 d.P.R. n. 393 del 1959, in quanto potere attinente ad una gara riconducibile alle forme dello spettacolo, spetta, nella Provincia di Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale.
Il ricorso deve, pertanto, ritenersi fondato.
Né contro tale conclusione potrebbe valere il richiamo, formulato dal Commissario del Governo (ma non ripreso dall'Avvocatura dello Stato) alla necessità di una doppia autorizzazione, imputabile rispettivamente al Questore ed al Prefetto, dal momento che l'autorizzazione, nella specie, si presenta unitaria, e nessuna ragionevole distinzione potrebbe essere individuata tra una tutela della sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla Provincia) e una tutela dell'ordine pubblico (da intendersi, invece, riservata allo Stato). Parimenti non può risultare fondata la tesi, avanzata dall'Avvocatura, che vorrebbe riferire il potere di cui è causa soltanto alla materia della circolazione stradale (riservata allo Stato), dal momento che l'uso eccezionale e limitato della strada ai fini dello svolgimento della gara rende, nella specie, prevalente la disciplina relativa agli spettacoli pubblici su quella della circolazione stradale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza al rilasciò dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 per le gare automobilistiche di velocità da svolgersi su strade ordinarie;
annulla, di conseguenza, il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV in data 16 giugno 1986.
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