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In vigore al: 11/09/2012

Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Provvidenze statali per lo sviluppo delle cooperative - Invasione della competenza regionale

Sentenza (25 giugno) 1 luglio 1986, n. 165; Pres. Paladin – Rel. Pescatore
 
Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con tre ricorsi in data 4 aprile 1985, hanno proposto distinte impugnazioni contro la l. 27 febbraio 1985 n. 49 (« Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione »), in quanto invasiva di proprie competenze statutariamente garantite.
La Provincia autonoma di Bolzano ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge nel suo complesso, compreso il titolo I, se ed in quanto applicabile anche al territorio di quella provincia, ovvero, se e in quanto il titolo I non sia applicabile, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. da 14 a 20 della suddetta legge, per violazione degli artt. 3 comma 3, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e con l'art. 5 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017.
La Provincia autonoma di Trento ha chiesto che la 1. n. 49 del 1985 venga dichiarata costituzionalmente illegittima nel suo complesso e, in particolare, che tale sia dichiarato l'art. 19 commi le 3 per violazione degli artt. 3 comma 3, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 5 d.P.R. di attuazione 31 luglio 1978 n. 1017.
La Regione Trentino-Alto Adige ha chiesto che siano dichiarati illegittimi gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 per violazione dell'art. 4 punto 9 Statuto e degli artt. 1 e 2 d.P.R. 38 marzo 1975 n. 472, con cui sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di cooperazione.
2. Nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano si espone che la l. n. 49 del 1985 detta due normative distinte: la prima, contenuta nel titolo I, che disciplina il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la seconda, contenuta nel titolo II, che istituisce e regola il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
La prima disciplina consiste in una normativa dettagliata dei finanziamenti a favore della cooperazione per interventi inerenti ai settori dell'industria, del commercio e del turismo, attuati tramite imprese gestite in forma cooperativa.
La seconda disciplina - applicabile, per espressi riferimenti, alla Provincia di Bolzano - regola dettagliatamente, attraverso una pluralità di prescrizioni contenute negli artt. da 14 a 19, le modalità di intervento per l'incremento della produzione industriale, ai fini della salvaguardia dei livelli di occupazione delle imprese industriali gestite in forma cooperativa. Essa violerebbe:
a) II titolo II, gli artt. 3 comma 3, 9 n. 8, e 16 Statuto speciale poiché viene ad invadere una materia di competenza legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente (« incremento della produzione industriale ») nella quale essa ha emanato una specifica normativa che viene ad essere sovvertita dalla legge statale.
b) II titolo II e in particolare l'art. 19 commi 2 e 3 della legge impugnata violerebbe lo Statuto speciale perché, nell'attribuire alla Provincia ricorrente un ruolo meramente consultivo ed istruttorie, la espropriano sotto questo profilo, della potestà legislativa ed amministrativa nella materia dell'industria e dell'incremento dell'occupazione, ad essa spettante.
c) II titolo II e, in particolare, l'art. 19 comma 1,: violerebbero gli artt. 3 comma 3, 9 n. 8, 15 e 78 Statuto speciale, poiché l'art. 19 comma 1, prevede un potere del CIPI con riferimento all'indirizzo e coordinamento di interessi di livello locale che restano estranei a qualsiasi esigenza di carattere nazionale; inoltre, tali interventi statali si traducono in un dettagliato complesso di prescrizioni (artt. 14-18) che interferiscono su molteplici aspetti locali della materia dell'incremento della produzione industriale, così da ledere la sfera di competenza provinciale.
d) il titolo II e l'art. 20 della legge impugnata violerebbero gli artt. 3 comma 3, 15 e 78 Statuto, in quanto il « Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » viene finanziato con disponibilità prelevate.dal Fondo, di cui all'art. 3 1. 12 agosto 1977 n. 675, sul quale alle Province di Trento e di Bolzano è riservata una quota degli stanziamenti (art. 29 1. cit.), determinata ai sensi dell'art. 15 Statuto e dell'art. 5 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017. Pertanto, lo Stato non avrebbe potuto impiegare il nuovo fondo anche per il territorio provinciale, ma avrebbe dovuto assegnare alla provincia una quota del relativo stanziamento (90 miliardi) in base al parametro (popolazione-territorio) indicato dall'art. 78 Statuto.
Qualora le disposizioni del titolo I si dovessero ritenere applicabili nei confronti della Provincia di Bolzano, si denunciano anche in relazione alle norme contenute in detto titolo.
e) La violazione degli artt. 3 comma 3; 8 n. 20; 9 nn. 3 e 8; 16 Statuto speciale, per invasione della competenza legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente, in quanto le dettagliate disposizioni ivi contenute lederebbero la sfera di competenza provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, di commercio e di incremento della produzione industriale.
f) La violazione degli artt. 3 comma 3, 15 e 78 Statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017) in quanto il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'ari. 1 è finanziato alla stessa stregua del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; sussisterebbero, dunque, gli stessi motivi d'illegittimità costituzionale dedotti a proposito del finanziamento di esso.
3. La Provincia autonoma di Trento ha formulato identiche doglianze.
La Regione Trentino-Alto Adige, a sua volta, ha dedotto la violazione dell'art. 4 punto 9 Statuto speciale - che le attribuisce competenza primaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative - da parte degli artt. 1-13, 14, 17, 20 e 23 1. n. 49 del 1985. i quali contrasterebbero anche con gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 472 del 1975, con cui sono state adottate le norme di attuazione in materia di cooperazione.
4. Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni relative al titolo primo della legge sarebbero infondate, innanzitutto perché la competenza delle province nelle materie « turismo e industrie alberghiere », « commercio e incremento della produzione industriale » comporta solo che le stesse possano regolare, entro i limiti della competenza statale in materia di credito, l'accesso al credito dei soggetti che operano nei relativi settori economici (come si argomenta dall'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dalla sentenza 17 luglio 1975 n. 221 di questa Corte). Viceversa, nella Regione Trentino-Alto Adige, il cui Statuto prevede che spetti alla stessa regione una materia definita come « sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative », non potrebbe ritenersi di competenza delle due Province, bensì della Regione, il dettare discipline che abbiano come destinatari le cooperative in quanto tali, a prescindere dal settore economico in cui operano.
Per quel che concerne le violazioni, dedotte dalle province, degli artt. 15 e 78 Statuto, poiché le norme impugnate prevedono un intervento non esclusivamente finalizzato all'incremento di attività industriali, da un lato l'art. 15 Statuto, non sarebbe applicabile, e dall'altro si sarebbe in un ambito estraneo al campo di applicazione dell'art. 78.
Riguardo al ricorso della regione, questa, in quanto competente a promuovere lo sviluppo delle imprese cooperative operanti sul proprio territorio, potrebbe dettare norme che ne agevolino il ricorso al credito, ma ciò non escluderebbe che lo Stato, nell'esercizio del credito, che è funzione sua propria, possa configurare una forma di intervento finanziario a sostegno dell'economia, attraverso concessione di crediti ad imprese cooperative. Del resto la possibilità di una duplice disciplina, che tragga la sua legittimità da diverse clausole attributive di competenza, è alla base della normativa in tema di coordinamento tra agevolazioni creditizie previste da leggi statali e regionali (art. 16 l. 2 maggio 1976 n. 902).
Quanto alla disciplina prevista nelle altre norme impugnate, inserite nel secondo titolo della legge, si sostiene che essa riguarda misure di sostegno all'occupazione, volte cioè non ad incrementare la produzione industriale, quanto ad evitare lo stato di disoccupazione ponendo a disposizione dei lavoratori mezzi per continuare la produzione in situazioni in cui può persistere un'economicità dell'impresa, se gestita in forma cooperativa e non capitalistica. Si tratterebbe, pertanto, d'una disciplina di sostegno all'occupazione ed all'economia nell'interesse generale del Paese, che il legislatore statale è competente ad emanare in base all'art. 4 Statuto e che prevale sia sulla competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione sia su quelle provinciali in materia di commercio ed incremento della produzione industriale.
Non sarebbero quindi fondate le rimanenti censure rivolte al sistema della legge dalla regione e dalle due province, tenuto anche conto:
a) che la partecipazione consultiva delle province al procedimento di erogazione dei contributi a fondo perduto consente di attuare un coordinamento tra l'interesse nazionale espresso dalla normativa in esame e gli interessi che sono alla base delle competenze provinciali in materia di commercio e di incremento della produzione industriale;
b) che il potere attribuito al CIPI dal comma 1 dell'art. 19 1. n. 49 ha come scopo di coordinare questa agevolazione con quelle già esistenti e dunque non di limitare l'ambito di operatività delle altre, ma di quest'ultima;
c) la riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge alle disponibilità esistenti sul Fondo, di cui all'art. 3 1. 12 agosto 1977 n. 675, corrisponde all'entità degli stanziamenti previsti (rispettivamente per 100 ed 80 miliardi) dagli artt. 59 1. 7 agosto 1982 n. 526 e 19 1. 26 aprile 1983 n. 130, citati dallo stesso art. 20.
Con queste disposizioni la dotazione del fondo era stata incrementata per interventi « ... a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro ... costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi », ma poiché questi stanziamenti non erano stati impegnati, la loro destinazione al nuovo fondo non trovava alcun ostacolo nell'art. 29, ultimo comma 1. 12 agosto 1977 n. 675, destinato ad operare in relazione alla consistenza del fondo quale la legge dello Stato in concreto determina, potendola perciò variare.
 
Considerato in diritto: 5. I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi per essere decisi congiuntamente, considerate la stretta analogia e la connessione delle censure con essi dedotte.
6. Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella sfera delle competenze degli enti ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli effetti della normativa con essa posta.
Già la enunciazione del titolo I (Istituzioni e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) è significativa nell'indicarne l'operatività nel settore della cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle singole norme che fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti volti a incrementare la produttività e l'occupazione.
Del pari riferita alla materia della cooperazione è la disciplina contenuta nel titolo II (Istituzioni e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione), benché tale riferimento non sia reso evidente dalla enunciazione dell'epigrafe.
La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del sostegno ad interventi di «particolari» cooperative, qualificate da propri requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la costituzione degli organismi da parte di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni oppure appartenenti a imprese in via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure concorsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività o per riduzione di personale.
Il compito affidato a queste cooperative è diretto ad elidere o ad attenuare le conseguenze della situazione precaria delle imprese, alle quali appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende o di singoli rami di azienda o gruppi di beni, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive (si veda lett. b, primo comma, art. 14).
È riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione nel l'acquisto di queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono de terminati l'ammontare della quota di conferimento del socio lavoratore e le modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga alla normativa vigente, è prescritto che al capitale delle cooperative possono partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura mutualistica (art. 16).
7. Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo II della legge n. 49, il suo contenuto - valutato alla stregua anche di quello del titolo I - appare caratterizzato dalla definizione dei compiti, attribuiti alla cooperazione allo scopo di perseguire il potenziamento dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare l'incremento o il mantenimento dei livelli di occupazione.
Questa funzione (di emergenza) della cooperazione è posta in rilievo nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1522 presentato il 4 aprile 1984 (IX Legislatura, Camera dei deputati, Atti parlamentari); da esso affiora il fine del provvedimento, inteso a dare «sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale cooperativa», attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare le remore «di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzioni della impresa cooperativa» nonostante la «proclamata opportunità di favorire la cooperazione ( art. 45 della Costituzione)».
Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare contributo che la legge n. 49 affida alle cooperative, rafforzandone e qualificandone la struttura e agevolandone la azione soprattutto con il più facile accesso al credito.
Oggetto della legge è, in definitiva, l'impulso strutturale e funzionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza.
Dall'oggetto della normativa, così individuato, deriva la fondatezza della censura, dedotta nel ricorso della Regione, di illegittimità costituzionale della L. n. 49 per contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Tale articolo è stato invocato a fondamento della censura congiuntamente con la dedotta violazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 (Norme per l'attuazione dell'anzidetto Statuto in materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative).
L'art. 4, n. 9 attribuisce alla potestà normativa primaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello «sviluppo della cooperazione» e della «vigilanza sulle cooperative». Tale attribuzione è definita e precisata in tutta la sua ampiezza dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 472 del 1975. Il primo di questi articoli individua nella Regione l'ente al quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite «le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cooperazione, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale». L'art. 2 devolve alla Regione «fra l'altro» la competenza ad «assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo».
8. Alla stregua del criterio della identificazione dell'ambito delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in base al contenuto proprio di esse ed alla conseguente stretta inerenza delle misure adottabili dalla Regione (si veda Corte Cost. 7 giugno 1962, n. 46), appare chiaro che appartiene alla competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige regolare la «promozione e lo sviluppo della cooperazione» (art. 4, n. 9 Statuto; art. 2 del D.P.R. n. 472 del 1975 cit.).
La forza del riferimento non è attenuata dal precetto dell'art. 1, n. 2 lett. b) della legge n. 49, secondo il quale i finanziamenti del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per destinatarie cooperative iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione, soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 conferma che la vigilanza sugli enti cooperativi spetta alla Regione (artt. 1 e 3), la quale provvede alla tenuta del registro di tali enti e notifica al ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni, al fine dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed è il registro regionale che sostituisce ad ogni effetto quello prefettizio (art. 4).
Né l'impostazione della legge n. 49, né i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato (si veda sent. n. 356 del 21 dicembre 1985).
Si è già osservato (si veda n. 6) che l'unico momento di rilevanza nazionale rinvenibile nella legge è dato dalla facoltà delle associazioni nazionali, riconosciute dal ministero del lavoro, di partecipare alle cooperative di produzione e lavoro previste dall'art. 14 (si veda art. 16, n. 2) attraverso la costituzione di società finanziarie; momento che non può valere a qualificare in senso nazionale la funzione cooperativistica, dato il carattere eventuale e limitato di tale partecipazione, che, oltre tutto, non può superare il venti per cento del capitale appartenente alle cooperative stesse (si veda art. 16 cit.).
9. E priva di fondamento l'osservazione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale la competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione non escluderebbe l'intervento dello Stato per quanto attiene alla difesa del risparmio e al controllo del credito, che è funzione sua propria deve intendersi - anche nel momento normativo.
È preliminarmente da rilevare che in altro contestuale ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio (R. ric. n. 28 del 1985) nei confronti della Provincia di Bolzano, discusso nella stessa data di quelli qui riuniti, lo stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto che la materia che interessa rientra nella competenza della Regione Trentino-Alto Adige.
Comunque, in linea generale è da osservare che nell'economia della legge il momento creditizio non si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (si veda sentenza 9 luglio 1956, n. 16 di questa Corte). Nella legge n. 49 le misure creditizie non assumono né valore né dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì esplicano il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete misure a sostegno delle attività cooperativistiche nei sensi già rilevati.
È fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale degli artt. 1-13, 14, 17, 20, 23 della legge n. 49 del 1985, poiché sussiste la violazione della competenza normativa primaria della Regione Trentino-Alto Adige.
10. Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la legge n. 49 del 1985 dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
È da affermare preliminarmente - risolvendo in senso positivo il dubbio prospettato dalle ricorrenti - che la normativa del titolo I della legge è operante nel territorio di entrambe le Province.
L'efficacia territoriale di atti normativi, che emanino da enti (come le Province) a dimensioni circoscritte, opera come limite spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti normative statali è il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della loro efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al quale esse sono astrattamente riferibili.
In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione dubitativa, che, come nel presente giudizio, non infrequentemente è proposta avanti questa Corte circa la possibile (o eventuale) applicazione di leggi dello Stato soltanto a determinate parti del suo territorio, con esclusione di altre, ad ordinamento caratterizzato da particolare autonomia.
Né è fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma, che fa espressa menzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo, giustificato da ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferenza tra le diverse agevolazioni imputabili allo Stato, alla Regione ed alle predette Province autonome.
Connesso con tale competenza è anche l'intervento di queste Province in talune fasi dell'attività di finanziamento (si veda art. 19, n. 3); ma siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro ragione, confermano che - in mancanza di apposite clausole limitative - tutta la normativa della legge è operante nel territorio delle Province sopra indicate.
11. Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai destinatari e al funzionamento della normativa consentono di affermare che essa non invade la sfera della competenza delle Province, in materia di «incremento della produzione industriale» (violando l'art. 3, terzo comma, e gli artt. 9, n. 3 e n. 8, 16 dello Statuto speciale).
E da escludere, poi, che la rilevata applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità del titolo I della legge per violazione dell'art. 3, terzo comma; dell'art. 8, n. 20, dell'art. 9, n. 3, n. 8; dell'art. 16 dello Statuto speciale, in quanto lesivo della competenza provinciale in materia di turismo, di industria alberghiera e di commercio.
Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge escludono anche che le ora ricordate materie di competenza provinciale si pongano, nella economia della legge stessa, come elemento qualificante.
Esse individuano soltanto momenti e attribuzioni strumentali rispetto al contenuto cooperativistico della normativa, in quanto toccano settori nei quali l'attività delle cooperative è destinata ad esplicarsi.
E ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti «consultivi e istruttori» alle Province autonome nell'avvio e nella valutazione delle iniziative (art. 19, n. 3).
12. L'affermata competenza della Regione (si veda n. 8) esclude la fondatezza dei profili di violazione dell'art. 3, terzo comma, dell'art. 9, n. 8, degli artt. 15 e 78 dello Statuto speciale ad opera dell'art. 19, primo comma, n. 1 della L. n. 49.
Non è, poi, fondata la censura, secondo la quale il C.I.P.I. agirebbe come organo di indirizzo e di coordinamento di interessi locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite direttive, le modalità di attuazione della legge, avuto riferimento ai diversi soggetti pubblici, nazionali e locali, e privati interessati.
13. Quanto, infine, alla violazione degli artt. 3, terzo comma, 15 e 78 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), merita adesione l'argomento addotto dal Presidente del Consiglio.
La riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge n. 49 alle disponibilità esistenti sul Fondo, previsto dalla L. 12 agosto 1977, n. 675, corrisponde agli stanziamenti di 180 miliardi complessivi, di cui l'art. 59 della L. 7 agosto 1982, n. 526 e l'art. 19 della L. 26 aprile 1983, n. 130, richiamati dallo stesso art. 20.
La destinazione di questi fondi concerneva interventi «a favore di imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite dai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi».
La riserva alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una quota di tali fondi, determinata in base alle norme, di cui si assume la violazione, presupporrebbe il mancato esercizio da parte dello Stato del potere di variazione, ma, trattandosi di stanziamenti che - secondo l'affermazione del Presidente del Consiglio - non erano stati impegnati, era pienamente legittima, nel rispetto dei procedimenti prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva finalità identiche a quella originaria.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 predetta, in riferimento all'art. 3, terzo comma, all'art 8, n. 20; all'art. 9, n. 3 e n. 8; agli artt. 15; 16 e 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione TrentinoAlto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
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